Regolamento (UE) 2020/686
Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2016/429 fissando un quadro unico per il materiale germinale di animali terrestri detenuti, con particolare attenzione a riconoscimento degli stabilimenti, tracciabilità, requisiti sanitari, certificazione e notifiche dei movimenti tra Stati membri. Mantiene in larga parte l’impianto delle precedenti direttive settoriali, ma lo aggiorna e lo coordina con il nuovo assetto UE su sanità animale e controlli ufficiali. Prevede inoltre deroghe per casi specifici, come sperma di ovini e caprini raccolto nello stabilimento di origine, movimenti da stabilimenti confinati, fini scientifici e banche genetiche. Sono disciplinate anche misure transitorie per garantire continuità operativa al passaggio al nuovo regime.
Regole UE su riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e sulle condizioni sanitarie, di tracciabilità, certificazione e notifica per i movimenti intra-UE di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti.
Ambito di applicazione
Si applica agli stabilimenti registrati e riconosciuti di materiale germinale e agli operatori coinvolti nella raccolta, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto e movimentazione all’interno dell’Unione di materiale germinale di animali terrestri detenuti. Riguarda in via principale bovini, suini, ovini, caprini ed equini, ma disciplina anche cani e gatti, animali terrestri diversi da tali specie detenuti in stabilimenti confinati, e animali delle famiglie Camelidae e Cervidae. Il regolamento non si applica al materiale germinale di animali selvatici. Si applica dal 21 aprile 2021; restano previsti regimi transitori per riconoscimenti, marcature e certificati rilasciati prima di tale data.
Regolamento delegato (UE) 2020/686: materiale germinale di animali terrestri detenuti
Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2016/429 nel settore del materiale germinale di animali terrestri detenuti, armonizzando a livello UE le condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti, la tracciabilità, la sanità animale, la certificazione sanitaria e le notifiche dei movimenti intra-Unione. Il testo nasce per sostituire, in un unico quadro normativo, la disciplina prima frammentata nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE, mantenendone gli elementi ritenuti efficaci ma aggiornandoli alla nuova architettura della normativa UE in materia di sanità animale e controlli ufficiali.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli stabilimenti registrati e riconosciuti di materiale germinale e i movimenti all’interno dell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti. La disciplina è costruita soprattutto per bovini, suini, ovini, caprini ed equini, ma comprende anche cani e gatti, animali terrestri diversi da tali specie detenuti in stabilimenti confinati, nonché animali delle famiglie Camelidae e Cervidae. È espressamente escluso il materiale germinale di animali selvatici.
Finalità e logica del sistema
La ratio è sanitaria: il materiale germinale, specie lo sperma, può costituire veicolo di diffusione di malattie animali trasmissibili, con impatti su larga scala e rilevanti perdite economiche. Per questo il regolamento lega i movimenti a requisiti di biosicurezza, quarantena, prove di laboratorio, marcatura e tracciabilità, nonché a certificazione sanitaria e notifiche preventive tramite IMSOC. Il sistema è concepito in modo unitario, per evitare duplicazioni e assicurare coerenza con gli atti delegati e di esecuzione adottati in parallelo a norma del regolamento (UE) 2016/429.
Definizioni essenziali
Sono centrali le nozioni di:
- stabilimento registrato di materiale germinale;
- stabilimento riconosciuto di materiale germinale;
- centro di raccolta dello sperma;
- gruppo di raccolta di embrioni;
- gruppo di produzione di embrioni;
- stabilimento di trasformazione di materiale germinale;
- centro di stoccaggio di materiale germinale.
Il regolamento definisce inoltre certificato sanitario, autodichiarazione, banca genetica, lotto di animali donatori, numero unico di riconoscimento/registrazione, data di revoca del riconoscimento e IMSOC, chiarendo così il perimetro operativo della disciplina.
Riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale
Gli articoli 3 e 4 distinguono tra diverse tipologie di stabilimenti per bovini, suini, ovini, caprini ed equini e stabiliscono che il riconoscimento è necessario per i movimenti verso altri Stati membri. L’autorità competente può riconoscere lo stabilimento solo dopo aver verificato, in particolare:
- la nomina del veterinario del centro o del veterinario del gruppo;
- il rispetto delle prescrizioni su strutture, attrezzature e procedure operative;
- la conformità delle attività alle norme degli allegati I e II.
Il riconoscimento comporta l’attribuzione di un numero unico che include il codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato membro interessato.
Cessazione delle attività e revoca del riconoscimento
Se lo stabilimento cessa l’attività, l’operatore deve trasferire prima della revoca del riconoscimento tutte le partite di sperma, ovociti o embrioni:
- a un centro di stoccaggio per ulteriore conservazione, oppure
- a uno stabilimento di animali detenuti per la riproduzione, oppure
- a fini di smaltimento sicuro o uso sicuro come sottoprodotti di origine animale ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Se il trasferimento non avviene prima della revoca, le partite non possono più essere spostate in un altro Stato membro.
Registri e pubblicità delle informazioni
Le autorità competenti devono mantenere registri aggiornati degli stabilimenti registrati e riconosciuti. Per gli stabilimenti registrati devono essere indicati almeno nome, contatti, indirizzo, specie e tipo di materiale germinale, numero di registrazione e date rilevanti; per quelli riconosciuti vanno indicati anche il veterinario responsabile, il tipo di stabilimento, il numero di riconoscimento e la data di rilascio.
Se il materiale germinale deve essere spostato tra Stati membri, il registro degli stabilimenti riconosciuti deve essere pubblicato sul sito web dell’autorità competente, con comunicazione dell’URL alla Commissione. Devono inoltre essere registrate senza indugio sospensioni, revoche e cessazioni di attività.
Obblighi di documentazione degli operatori
Gli operatori devono conservare e aggiornare una documentazione dettagliata, differenziata per specie e tipologia di stabilimento, con dati su:
- animali donatori;
- movimenti in entrata e in uscita;
- risultati di prove cliniche e diagnostiche;
- vaccinazioni e trattamenti;
- raccolta, trasformazione e destinazione del materiale germinale;
- documenti di accompagnamento, compresi certificati sanitari e autodichiarazioni.
Per gli stabilimenti che cessano l’attività, la documentazione deve accompagnare il materiale trasferito al centro di stoccaggio, e il nuovo operatore deve registrare l’ingresso e i dati essenziali del materiale ricevuto.
Tracciabilità e marcatura
Il regolamento pone un forte accento sulla tracciabilità. In via generale, ogni paillette o altro contenitore deve riportare un marchio che consenta di identificare rapidamente:
- data di raccolta o produzione;
- specie e identificazione dei donatori;
- numero unico dello stabilimento;
- ulteriori informazioni pertinenti.
Sono previste regole specifiche per lo sperma sessato, per lo sperma di più donatori e per la marcatura collettiva di pellet o contenitori per sperma ovino e caprino. Per cani, gatti, Camelidae, Cervidae e altri animali detenuti in stabilimenti confinati, la marcatura può basarsi su indirizzo, numero di registrazione o numero di riconoscimento del sito, con richiami puntuali alle norme di identificazione degli animali donatori.
Requisiti sanitari generali per i movimenti di bovini, suini, ovini, caprini ed equini
Il capo 1 della parte III stabilisce che, in linea di principio, verso un altro Stato membro può essere spostato solo materiale germinale raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti riconosciuti. Restano però alcune deroghe importanti:
- sperma di ovini e caprini raccolto nello stabilimento di detenzione degli animali donatori, alle condizioni dell’articolo 13;
- materiale germinale proveniente da stabilimenti confinati, alle condizioni dell’articolo 14.
Gli articoli da 15 a 23 disciplinano in dettaglio le condizioni per i donatori: assenza di sintomi clinici, provenienza da stabilimenti con adeguato status sanitario, assenza di esposizione a zone soggette a restrizioni, periodi minimi di permanenza, esami clinici e specifiche prove di laboratorio.
Quarantena, prove e prescrizioni specie-specifiche
Per bovini, suini, ovini, caprini ed equini sono previsti protocolli diversi a seconda della specie e del tipo di materiale germinale:
- per i bovini, controlli su tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica, IBR/IPV, diarrea virale bovina, campilobatteriosi e tricomoniasi, oltre a regole speciali per la ripresa di animali positivi o per il trasferimento di donatori tra centri;
- per i suini, controlli su brucellosi, malattia di Aujeszky, peste suina classica e sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
- per ovini e caprini, controlli su brucellosi e epididimite ovina;
- per gli equini, controlli su anemia infettiva equina, arterite virale equina e metrite contagiosa equina, con regole differenziate per sperma fresco, refrigerato e congelato.
Sono inoltre introdotte ulteriori prescrizioni per specifiche malattie elencate nell’allegato II, parte 5, come afta epizootica, febbre catarrale degli ovini, malattia emorragica epizootica e, per i suini, i requisiti per considerare uno stabilimento indenne da brucellosi.
Raccolta, trasformazione, stoccaggio e trasporto
L’allegato III completa la disciplina con prescrizioni operative dettagliate. In sintesi:
- strumenti e recipienti devono essere puliti, disinfettati o sterilizzati, salvo monouso nuovi;
- per lo sperma congelato valgono regole su recipienti di stoccaggio e agente criogeno non riutilizzato;
- l’uso di antibiotici nello sperma è ammesso o richiesto secondo specie e condizioni, con obbligo di indicarne nome e concentrazione nel certificato sanitario;
- gli embrioni concepiti in vivo e quelli prodotti in vitro devono essere lavorati in condizioni igieniche rigorose, con lavaggi conformi al manuale IETS e, se necessario, trattamenti con tripsina;
- sono previste regole specifiche per ovaie e tessuti prelevati al macello e per la trasformazione di embrioni micromanipolati.
Il trasporto è soggetto a regole di contenimento e separazione: in linea generale nel medesimo recipiente si può collocare un solo tipo di materiale germinale di una sola specie, salvo deroghe specifiche per materiali della stessa specie e per ovini e caprini. I recipienti devono essere sigillati e numerati, e il marchio sulle paillette deve corrispondere ai dati del certificato o dell’autodichiarazione.
Certificazione sanitaria e notifica dei movimenti
Prima della spedizione di partite destinate ad altri Stati membri, il veterinario ufficiale deve controllare recipienti, sigilli, documenti e conformità sanitaria, e rilasciare il certificato entro 72 ore prima della spedizione. Il certificato ha validità di 10 giorni e deve contenere le informazioni minime elencate nell’allegato IV.
Gli operatori devono notificare in anticipo all’autorità competente dello Stato membro di origine i movimenti previsti. La notifica avviene con i dati richiesti dall’allegato IV o, quando vi sia autodichiarazione, con le informazioni corrispondenti all’articolo 32. In caso di interruzioni o perturbazioni dell’IMSOC, la notifica passa a fax o e-mail verso Commissione e autorità competente di destinazione.
Materiale germinale di cani, gatti, Camelidae, Cervidae e altri animali in stabilimenti confinati
Per cani e gatti, il materiale germinale può essere spostato solo se gli animali donatori sono nati o entrati regolarmente nell’Unione, sono privi di rabbia confermata per almeno 30 giorni prima della raccolta, sono identificati e vaccinati contro la rabbia, rispettano misure preventive per altre malattie e non sono stati utilizzati per riproduzione naturale nei 30 giorni precedenti.
Per gli animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini detenuti in stabilimenti confinati, nonché per Camelidae e Cervidae, il regolamento richiede condizioni sanitarie e di tracciabilità specifiche, con certificazione sanitaria e notifica analoghe a quelle previste per le specie principali, ma adattate alle caratteristiche delle specie e degli stabilimenti.
Deroghe per fini scientifici e banche genetiche
Le autorità competenti possono autorizzare movimenti non conformi alle regole ordinarie quando il materiale è destinato a:
- fini scientifici, oppure
- banche genetiche.
In entrambi i casi è necessario il consenso scritto preliminare dello Stato membro di destinazione. Il materiale deve essere usato solo per la finalità autorizzata e, nel caso delle banche genetiche, devono essere garantite misure sufficienti per prevenire la diffusione di malattie rilevanti, anche mediante trattamenti del materiale o altre garanzie documentate.
Disposizioni transitorie
I centri di raccolta e stoccaggio dello sperma, nonché i gruppi di raccolta e produzione di embrioni riconosciuti prima del 21 aprile 2021 ai sensi delle direttive abrogate, sono considerati riconosciuti anche ai sensi del nuovo regolamento. Lo stesso vale per le marcature delle paillette e degli altri contenitori, nonché per i certificati sanitari rilasciati prima di tale data.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 21 aprile 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 precisa che il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/429 per gli stabilimenti di materiale germinale e per le prescrizioni di tracciabilità e sanità animale applicabili ai movimenti intra-UE. L’articolo 2 introduce le definizioni chiave, tra cui stabilimento registrato o riconosciuto, centro di raccolta dello sperma, gruppo di raccolta/produzione di embrioni, stabilimento di trasformazione e centro di stoccaggio, banca genetica, certificato sanitario, autodichiarazione, IMSOC e numero unico di riconoscimento/registrazione.
Riconoscimento degli stabilimenti
Gli articoli 3 e 4 disciplinano il riconoscimento dei centri e gruppi autorizzati per bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Il riconoscimento è subordinato a requisiti su veterinario responsabile, biosicurezza, strutture, attrezzature e procedure operative; l’autorità competente assegna un numero unico di riconoscimento con codice ISO del Paese. L’articolo 5 impone, in caso di cessazione dell’attività, il trasferimento delle partite prima della revoca del riconoscimento oppure lo smaltimento/uso sicuro; dopo la revoca non è consentito spostare quelle partite in un altro Stato membro.
Registri pubblici e conservazione della documentazione
Gli articoli 6 e 7 impongono alle autorità competenti di istituire e mantenere registri degli stabilimenti registrati e riconosciuti, con indicazione di dati identificativi, tipo di materiale germinale, specie, numero unico, date di registrazione/riconoscimento e, se del caso, sospensione, revoca o cessazione attività. Il registro degli stabilimenti riconosciuti deve essere reso pubblico sul sito web dell’autorità competente quando vi siano movimenti tra Stati membri. Gli articoli 8 e 9 stabiliscono obblighi di documentazione dettagliata per gli operatori e regole specifiche per il trasferimento del materiale in caso di cessazione dell’attività, con utilizzo della documentazione originale o di copie.
Tracciabilità e marcatura
L’articolo 10 detta regole di marcatura per il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, imponendo l’indicazione di data di raccolta o produzione, specie e identificazione dei donatori, numero unico dello stabilimento e altre informazioni pertinenti; sono previste deroghe per lo sperma ovino e caprino in pellet o in contenitori collettivi. L’articolo 11 estende la tracciabilità a cani e gatti, ad altri animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati e agli animali Camelidae e Cervidae, con criteri specifici di identificazione e, ove necessario, di marcatura per gruppi e contenitori collettivi.
Condizioni sanitarie per i movimenti di bovini, suini, ovini, caprini ed equini
Gli articoli 12-29 disciplinano i movimenti intra-UE di sperma, ovociti ed embrioni di tali specie: in linea generale il materiale può muoversi solo se proviene da stabilimenti riconosciuti e se sono rispettate le prescrizioni su animali donatori, quarantena/isolamento, esami clinici e prove di laboratorio. Sono previste deroghe mirate per lo sperma di ovini e caprini raccolto nello stabilimento di origine (art. 13), per movimenti da stabilimenti confinati (art. 14), per il trasferimento di donatori tra centri di raccolta dello sperma (art. 19), e per specifiche specie con requisiti sanitari rafforzati o differenziati (artt. 20-23).
Prove di laboratorio, trasporto e certificazione per bovini, suini, ovini, caprini ed equini
Gli articoli 24 e 25 impongono prove di laboratorio specifiche, eseguite in laboratori ufficiali, e disciplinano alcuni campionamenti in quarantena autorizzabili dall’autorità competente. Gli articoli 27-29 stabiliscono regole per sigillatura dei recipienti, corrispondenza tra marcature e documenti, uso di contenitori puliti/disinfettati o nuovi e condizioni per il trasporto di più tipi di materiale germinale nello stesso recipiente, con specifiche regole per lo sperma proveniente da più donatori. Gli articoli 30-35 regolano certificato sanitario, autodichiarazione, notifica preventiva e procedure di emergenza tramite IMSOC; il certificato è rilasciato entro 72 ore prima della spedizione e ha validità di 10 giorni.
Norme per cani, gatti, Camelidae, Cervidae e altri animali detenuti in stabilimenti confinati
Gli articoli 36-43 fissano condizioni sanitarie e di tracciabilità per il materiale germinale di cani e gatti, di altri animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati e delle famiglie Camelidae e Cervidae. Sono richiesti, tra l’altro, idonea identificazione, assenza di specifiche malattie, vaccinazione antirabbica per cani e gatti, prove e misure preventive per specie sensibili. Anche per tali partite sono previsti certificazione sanitaria, notifica preventiva e procedure di emergenza via IMSOC.
Deroghe per fini scientifici e banche genetiche
Gli articoli 44-48 consentono deroghe per movimenti di materiale germinale non conforme alle regole ordinarie quando destinato a fini scientifici o a banche genetiche, ma solo con consenso scritto preliminare dello Stato membro di destinazione e con garanzie di uso esclusivo per la finalità dichiarata. È prevista un’autodichiarazione specifica, la notifica preventiva all’autorità competente e la procedura di emergenza in caso di indisponibilità dell’IMSOC.
Disposizioni transitorie ed entrata in applicazione
L’articolo 49 stabilisce che i centri riconosciuti prima del 21 aprile 2021 ai sensi delle direttive abrogate si considerano riconosciuti anche ai sensi del nuovo regolamento; analogamente, marcature e certificati rilasciati prima di tale data restano validi ai fini del nuovo regime. L’articolo 50 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 21 aprile 2021.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2163
- Regolamento · 17 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2164
- Regolamento · 17 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2165
- Regolamento · 17 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2171
- Regolamento · 17 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2243
- Regolamento · 17 dic 2019Regolamento (UE) 2020/442
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →