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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00861/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal risarcimento del danno richiesto dai familiari di una vittima degli eventi franosi di Sarno del 5 maggio 1998, già accertati in sede penale come causalmente riconducibili alle omissioni del sindaco pro tempore, condannato per omicidio colposo plurimo con condanna generica al risarcimento in favore delle parti civili. Nel giudizio civile, le amministrazioni statali e il Comune erano stati convenuti insieme al sindaco; le amministrazioni statali avevano anche proposto azione di regresso. La Corte d’appello aveva escluso il regresso verso il Comune, ritenendo che, in ipotesi di responsabilità per fatto altrui, non fosse applicabile l’art. 2055, comma 2, c.c. tra coobbligati indiretti e che il regresso per l’intera somma spettasse solo contro l’autore immediato del fatto dannoso. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 28 Cost., 22 e 23 d.P.R. n. 3/1957, 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, comma 2, c.c., sostenendo che il Comune sarebbe responsabile direttamente per fatto proprio, in forza dell’immedesimazione organica e del sistema di protezione civile; 2) violazione degli artt. 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, commi 2 e 3, c.c., affermando che, anche qualificando la responsabilità pubblica come responsabilità per fatto altrui, il regresso ex art. 2055 c.c. sarebbe ammissibile tra coobbligati solidali con titoli di responsabilità diversi.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha ritenuto preliminarmente tardivo il ricorso. Ha applicato il principio secondo cui, quando la copia autentica della sentenza depositata non consente di desumere la data di pubblicazione e tale dato non sia altrimenti documentato, ai fini del termine lungo di impugnazione ex art. 327, comma 1, c.p.c. si deve fare riferimento alla data di deliberazione. Poiché nel caso concreto la sentenza risultava deliberata il 14 settembre 2021, mentre il ricorso era stato notificato il 22 marzo 2022, l’impugnazione è stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile. Le amministrazioni ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di legittimità in favore del Comune resistente, con distrazione al difensore antistatario. È stato escluso l’ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    è la base formale delle censure di diritto proposte nel ricorso

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; se la data di pubblicazione non è documentata, il riferimento operativo diventa la data di deliberazione

  • art. 28 Cost.

    invocato per sostenere la responsabilità diretta della pubblica amministrazione per l’operato del proprio organo

  • artt. 22 e 23 d.P.R. n. 3 del 1957

    richiamati a sostegno della responsabilità e del regresso delle amministrazioni pubbliche

  • art. 185 c.p.

    richiamato in relazione alle obbligazioni civili derivanti da reato

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma generale dell’illecito aquiliano

  • art. 2049 c.c.

    richiamato per sostenere la responsabilità dei soggetti per fatto altrui

  • art. 2055, comma 2, c.c.

    invocato per sostenere il regresso tra condebitori solidali e, nel ragionamento dei ricorrenti, anche tra coobbligati con titoli diversi; la Corte non decide nel merito per l’inammissibilità

  • art. 2055, comma 3, c.c.

    richiamato dai ricorrenti per il criterio di riparto interno

  • art. 1298, primo comma, c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello per fondare il regresso integrale contro l’autore immediato del fatto dannoso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile alle amministrazioni statali ricorrenti, esentate per prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso deve essere provata dal ricorrente; se la copia autentica della sentenza non riporta la data di pubblicazione e tale dato non è altrimenti documentato, ai fini del termine lungo di impugnazione si fa riferimento alla data di deliberazione della decisione.
  • La mancanza di prova della data di pubblicazione della sentenza impugnata può rendere il ricorso tardivo e quindi inammissibile, senza esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il giudice provvede alla liquidazione delle spese a carico del ricorrente soccombente.
  • Le amministrazioni dello Stato, quando agiscono o resistono in giudizio mediante prenotazione a debito, non sono tenute al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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