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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 797/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla qualificazione e sugli effetti di una scrittura del 30.1.1991 con cui Bartolo Pinzone aveva dichiarato "Io Pinzone Bartolo lego al signor Semaino Salvatore la bottega in Pecorini". I ricorrenti sostenevano che si trattasse di una donazione inter vivos nulla per difetto di forma (o comunque revocata) e che, per il modesto grado di istruzione del disponente e i suoi rapporti col beneficiario, l'uso del termine "lego" non potesse significare una disposizione mortis causa. Contestata altresì l'individuazione dell'oggetto (se era effettivamente la bottega o un vano annesso all'abitazione) e la portata del legato rispetto alla comproprietà pro quota del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la qualificazione della scrittura del 30.1.1991 come disposizione mortis causa (legato). Ha ritenuto ammissibile, nel caso in cui il testo non sia decisivo da solo, l'utilizzo di elementi estrinseci riferibili al testatore (personalità, esperienza, comportamento successivo come la mancata consegna del bene) per chiarire la volontà. Ha inoltre accertato che l'oggetto del legato era individuabile (la porzione di locale oggetto della denuncia di variazione catastale e delle scritture successive) e che il legato è efficace per la quota del de cuius e obbligatorio per la restante quota (cosa parzialmente altrui). Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati in solido alle spese processuali; inoltre si dà atto degli adempimenti relativi al contributo unificato (art.13 DPR 115/02).

Norme richiamate

  • scrittura del 30.1.1991 (testamento)

    Io Pinzone Bartolo lego al signor Semaino Salvatore la bottega in Pecorini

    La frase è stata interpretata dalla Corte come disposizione mortis causa, considerando anche elementi extratestuali che confermano la volontà del disponente di trasferire il bene dopo la morte.

  • art. 384 c.p.c.

    Norma sulle decisioni del giudice del rinvio dopo cassazione; impone al giudice di esaminare e motivare le questioni indicate dalla Corte di legittimità. Applicata per verificare che il giudice del rinvio potesse riesaminare gli atti e valutare elementi supplementari.

  • art. 1362 c.c.

    Regola l'interpretazione delle dichiarazioni di volontà (anche testamentarie): la volontà del testatore va individuata con riferimento agli elementi intrinseci e, se necessario, anche a elementi estrinseci coerenti con la personalità e il contesto del testatore.

  • art. 587 c.c.

    Disciplina generale delle successioni e dei legati; richiamato nel quadro normativo relativo alla natura e agli effetti delle disposizioni mortis causa.

  • art. 601 c.c.

    Rilevante in tema di capacità e forma del negozio di disposizione mortis causa e in riferimento ai requisiti per la validità delle disposizioni patrimoniali a titolo particolare.

  • art. 392 c.p.c.

    Norma procedurale sulla decisione in ordine alla domanda; richiamata nel procedimento a valle della pronuncia di rinvio.

  • art. 651 c.c.

    Riguarda l'individuazione dell'oggetto del legato; la Corte l'ha considerata nel quadro della determinabilità e individuazione concreta della cosa lasciata.

  • art. 654 c.c.

    Norma relativa alla forma e all'efficacia delle disposizioni particolari; rilevante per la valutazione se la scrittura individuasse concretamente l'oggetto del legato.

  • art. 1346 c.c.

    Principio per valutare la determinabilità dell'oggetto dell'atto negoziale: applicato per verificare che la porzione immobiliare fosse concretamente identificabile nonostante variazioni catastali.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio relativo al giudizio di appello; invocato nella censura sulla presunta omissione di pronuncia su questioni rilevanti, che la Corte ha ritenuto invece affrontate.

  • art. 132 n.4 c.p.c.

    Riferimento alle formalità ed alle richieste istruttorie nell'atto di appello; citato nella critica di omissione di trattazione di specifici profili di appello.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo invocato dai ricorrenti in relazione all'esame di tutte le questioni d'appello; la Corte ha ritenuto che il diritto al giusto processo non fosse stato violato.

  • art. 13, comma 1-quater e 1-bis D.P.R. n. 115/2002

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo.

Massime di principio

  • Quando il testo testamentario è lacunoso o poco esplicito, il giudice può ricercare la reale volontà del testatore anche con elementi estrinseci riferibili alla sua persona (cultura, esperienza, comportamento successivo), purché coerenti con l'atto.
  • L'uso del termine "lego" non è automaticamente decisivo: va valutato nel contesto globale dell'atto e della personalità del disponente; tuttavia l'assenza di consegna immediata e la mancata fissazione di un termine rafforzano la qualificazione mortis causa.
  • Un legato può riguardare una cosa parzialmente altrui: la disposizione è efficace nella quota appartenente al disponente e produce obbligazioni sugli altri titolari che sono eredi o terzi.
  • Le risultanze catastali non sono necessariamente determinanti per l'identificazione della cosa oggetto del legato; scritture successive e circostanze concrete possono chiarire quale bene intendeva il testatore.
  • Dopo una cassazione per vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha facoltà di riesaminare gli atti e valutare nuovi elementi utili a formare un giudizio di merito completo.
  • Le censure procedurali (omessa pronuncia su punti dell'appello, violazione del contraddittorio) richiedono dimostrazione che la questione non sia stata comunque affrontata: la mera reiterazione di questioni già valutate non è sufficiente.

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