Sentenza n. 291/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 15/2022, pubblicata il 13 gennaio 2022 e comunicata in pari data, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1144/2021, ha accolto la domanda e, per l’effetto, ha annullato in parte qua il decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario della Regione Calabria del 5 maggio 2021, n. 68, condannando il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario della Regione Calabria e la Regione Calabria, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e competenza di lite, che ha liquidato nella misura di euro 3.300,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, ordinando all'autorità amministrativa l’esecuzione della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 15/2022, che aveva annullato in parte qua il provvedimento di non conformità della rete di laboratori e imposto una nuova valutazione dei requisiti
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie private)
Prevale il privato
La controversia
La rete di laboratori privati accreditati “I Due Mari” e le strutture che la compongono hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022, con la quale il TAR aveva annullato, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, il decreto commissariale n. 68 del 5 maggio 2021. Tale decreto aveva dichiarato la rete non conforme per il mancato raggiungimento della soglia minima di prestazioni e per l'asserita erogazione, da parte di tre laboratori, di prestazioni prive di autorizzazione o accreditamento. L'annullamento era stato disposto perché il mancato raggiungimento della soglia risultava da un refuso riconosciuto dall'amministrazione e perché il decreto e i relativi allegati non consentivano di comprendere quali e quante prestazioni fossero state eseguite in assenza dei necessari titoli. Una successiva sentenza n. 841/2022 aveva precisato l'effetto conformativo del giudicato, stabilendo che l'Ufficio Commissariale avrebbe dovuto rideterminarsi sul possesso dei requisiti della rete e che solo successivamente l'ASP di Reggio Calabria avrebbe dovuto pronunciarsi sulla contrattualizzazione. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato, chiedendo che la rete fosse inclusa nell'elenco dei soggetti idonei alla contrattualizzazione dal 2021, il pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza ottemperanda e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'effetto conformativo della sentenza ottemperanda. Ha ritenuto che il giudicato di annullamento producesse effetti preclusivi e conformativi, imponendo all'amministrazione di riesercitare il potere secondo i criteri stabiliti dal giudice e senza reiterare le illegittimità già accertate. Poiché il Commissario ad Acta era rimasto inerte e non erano emersi elementi contrari, il Tribunale ha ordinato di procedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla rideterminazione dei requisiti della rete “I Due Mari”. Ha precisato che soltanto dopo tale rideterminazione l'ASP di Reggio Calabria dovrà assumere le determinazioni di competenza sulla stipula degli accordi contrattuali; non ha quindi disposto direttamente la contrattualizzazione né l'inclusione immediata della rete nell'elenco degli idonei. Ha inoltre ordinato al Commissario ad Acta e alla Regione Calabria, in solido, il pagamento delle spese processuali già liquidate nella sentenza n. 15/2022. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il capo del competente Dipartimento del Ministero della Salute, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato. Il compenso dell'eventuale Commissario ad acta sarà posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Commissario ad Acta è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA; le spese sono state compensate nei confronti della Regione Calabria.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
artt. 112 ss. c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Fondano l'azione di ottemperanza e i poteri del giudice nell'imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.
art. 3, comma 4-ter, l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con mod. con l. 9 aprile 2009, n. 33
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento normativo della costituzione della rete tra laboratori privati accreditati.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo di annullamento produce effetti non soltanto demolitori, ma anche preclusivi e conformativi: l'amministrazione deve riesercitare il potere rispettando i criteri direttivi ricavabili dalla sentenza e non può reiterare le illegittimità già accertate.
- Quando una precedente sentenza stabilisce che l'amministrazione debba rivalutare determinati requisiti prima dell'adozione di ulteriori atti, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare tale rivalutazione e non può sostituirla con una diretta statuizione sul risultato finale, salvo che il giudicato abbia già definito ogni profilo dell'attività amministrativa.
- La persistente inerzia dell'amministrazione nell'eseguire un giudicato giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, la fissazione di un termine per provvedere e la nomina preventiva di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L'obbligo di pagamento delle spese processuali definitivamente liquidate in una precedente sentenza può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza nei confronti dei soggetti condannati in solido.
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