Sentenza n. 1157/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dalla parte ricorrente presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio presso l'Ambasciata italiana di Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio-inadempimento o rifiuto formatosi sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbia integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per contestare il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta; nel caso concreto, tale effetto è stato ricondotto all'attivazione del procedimento mediante fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo oggetto dell'istanza può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, anche se non comporta ancora l'adozione del provvedimento finale.
- Quando l'amministrazione si attiva nelle more del giudizio avverso il silenzio e il ritardo intercorso tra l'istanza e il ricorso non è particolarmente esteso, il giudice può compensare le spese in ragione del comportamento complessivo delle parti, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
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