Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04113/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato, censurando: (1) la motivazione sulla responsabilità, deducendo illogicità nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione dell'attendibilità delle prove, con una diversa lettura del materiale processuale; (2) la qualificazione giuridica del fatto, contestando che potesse integrarsi il delitto di insolvenza fraudolenta, ma tale motivo è stato ritenuto assorbito; (3) la scelta di escludere la ricettazione in favore della più grave ipotesi ritenuta dai giudici di merito, motivo giudicato generico; (4) la valutazione della personalità e dei precedenti ai fini dell'applicazione della recidiva, nonché il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento, contestando implicitamente la misura della pena e l'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era diretto a ottenere una rivalutazione del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre richiamato la motivazione dei giudici di merito, ritenuta logica e adeguata, circa la consapevole consegna di un assegno di provenienza illecita e l'artificio posto in essere per evitare una qualificazione più favorevole del fatto. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato ritenuto generico perché non confrontato con la motivazione della Corte d'appello sull'importo del profitto e sull'intensità del dolo. Il quarto motivo è stato giudicato anch'esso generico, e comunque infondato nella parte in cui contestava la recidiva e il bilanciamento, essendo stata già riconosciuta la soluzione più favorevole consentita dall'art. 69, quarto comma, c.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.

    richiamato per escludere una qualificazione giuridica più benevola del fatto, valorizzando l'artificio e la consapevole consegna di un assegno di provenienza illecita; la fattispecie concreta è stata ritenuta incompatibile con una diversa sussunzione più favorevole

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    indicato come limite al giudizio di bilanciamento, nel senso che non poteva essere attribuito un esito più favorevole di quello già riconosciuto rispetto alla recidiva reiterata

  • art. 641 c.p.

    la sentenza di merito è richiamata per affermare che il fatto era stato correttamente ricondotto all'insolvenza fraudolenta, escludendo letture alternative della condotta

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo ma desumibile dalla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende; non inserito se non determinabile con certezza

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio né proporre una diversa ricostruzione dei fatti, essendo precluso alla Corte di cassazione sovrapporre il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto tramite un raffronto astratto con modelli argomentativi esterni alla sentenza impugnata, ma solo evidenziando specifiche illogicità o lacune del ragionamento decisorio.
  • Quando la sentenza di merito espone in modo coerente le ragioni della responsabilità, richiamando condotte univoche e consapevoli dell'agente, il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso è generico quando non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la Corte d'appello ha motivato su elementi significativi quali entità del profitto, intensità del dolo e personalità dell'imputato.
  • La contestazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è inammissibile quando mira a ottenere un trattamento più favorevole non consentito dalla legge o quando la decisione impugnata si sia già collocata nel limite di favore normativamente consentito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazionePena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.