Cassazione Civile, Ordinanza n. 24314/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni ex dipendenti di una società concessionaria di autostrade e trafori hanno chiesto, davanti al tribunale, la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 46, lett. B), comma 3, del CCNL di settore, come modificato dall'Accordo di rinnovo del 4 agosto 2011. Il tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo dovuto l'emolumento e autonomo rispetto al premio di produttività. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 46, lett. B), comma 3, del CCNL e dell'art. 42 del CCNL del 1990, sostenendo che l'elemento perequativo fosse dovuto solo in presenza congiunta di contrattazione aziendale di secondo livello e assenza di altri trattamenti economici collettivi ulteriori rispetto al CCNL, condizioni che nella specie non ricorrerebbero perché i lavoratori avevano percepito un premio di produttività più elevato; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla rilevanza della disposizione transitoria dell'art. 42 del CCNL del 1990 ai fini interpretativi. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ma ha ritenuto che essi si risolvessero in una mera critica dell'interpretazione del contratto collettivo compiuta dal giudice di merito, senza indicare specifici errori ermeneutici o un vizio motivazionale effettivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la doglianza della società non individuasse concreti errori di interpretazione del CCNL, ma si limitasse a contrapporre una lettura diversa a quella accolta dai giudici di merito. Ha quindi affermato che, nel giudizio di legittimità, la censura per violazione dei canoni ermeneutici e per vizio motivazionale richiede la specifica indicazione del modo in cui tali regole sarebbero state violate e delle ragioni dell'illogicità della motivazione, non essendo sufficiente una diversa ricostruzione del significato della clausola contrattuale. Poiché tale specificità mancava, il ricorso è stato respinto. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 46, lett. B), comma 3, CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
"Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello... sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo una erogazione pari al 3% del minimo tabellare e contingenza a decorrere dal 01/01/2012"
La clausola è stata letta nel senso che l'elemento perequativo presuppone la mancanza di contrattazione di secondo livello e l'assenza di altri trattamenti economici collettivi ulteriori rispetto al CCNL; tuttavia, nel caso concreto, la questione è stata risolta in base alla natura del premio di produttività e alla non specificità delle censure in cassazione.
art. 42 CCNL del 21 dicembre 1990
È stata richiamata dalla ricorrente come disposizione transitoria rilevante per interpretare l'art. 46 del CCNL modificato, ma la Corte ha ritenuto che la censura non fosse articolata in modo specifico e quindi non scrutinabile come vizio di legittimità.
art. 1362 c.c. e ss.
Le clausole del contratto collettivo vanno interpretate secondo i canoni codicistici di ermeneutica negoziale; in cassazione, però, la deduzione della violazione di tali canoni richiede la puntuale indicazione dell'errore interpretativo commesso dal giudice di merito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di contratti collettivi è sindacabile in cassazione come violazione di legge, ma solo se la censura indica specificamente l'errore ermeneutico o giuridico.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La nullità per omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice di merito ometta realmente di decidere su un motivo di gravame; nella specie la Corte ha escluso che vi fosse un'omissione rilevante, perché la doglianza si risolveva in una critica al risultato interpretativo.
art. 380 bis. 1 c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito si sia discostato dal loro corretto impiego.
- La mera contrapposizione tra una diversa lettura della clausola contrattuale e quella accolta dalla sentenza impugnata non integra un valido motivo di ricorso per cassazione, perché introduce una censura di merito non scrutinabile in sede di legittimità.
- L'interpretazione del contratto collettivo deve considerare congiuntamente il dato letterale e la ratio della clausola, senza attribuire priorità assoluta all'uno o all'altra.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia presuppone una reale mancanza di decisione su uno specifico motivo di appello; non ricorre quando la censura mira in sostanza a contestare la soluzione interpretativa adottata dal giudice di merito.
- Se il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente è condannato alle spese e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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