Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3658/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 212/2024 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202504251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 212/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 212/2024, passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione ad attribuirle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha documentato il titolo esecutivo, l’attestazione del passaggio in giudicato e la relativa notificazione al Ministero. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Le spese del giudizio civile, distratte in favore del difensore antistatario, sono state escluse dall’oggetto dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettate le condizioni formali dell’azione, poiché la ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza da eseguire, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo, con proposizione del ricorso nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inadempimento è risultato incontestato, non avendo il Ministero svolto deduzioni né fornito elementi sull’esecuzione; anche l’an e il quantum del credito erano incontestati. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, la carta elettronica del docente e di accreditarvi complessivamente 1.500 euro. Per l’ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto e, pertanto, non remunerato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in giudizio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, attribuita nel caso concreto per ciascuna delle tre annualità riconosciute dal giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione nei confronti di un’amministrazione pubblica; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della verifica formale dell’azione, la produzione del titolo esecutivo in copia asseverata, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione all’amministrazione, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento al giudicato e non fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare l’adempimento sulla base della deduzione del privato, ove il contenuto del giudicato e l’inadempimento risultino documentati.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’an e il quantum della prestazione dovuta sono incontestati, il giudice può indicare direttamente nel dispositivo l’attività amministrativa da compiere e l’importo da attribuire al beneficiario.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al perdurare dell’inadempimento oltre il termine assegnato all’amministrazione e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • L’attività del commissario ad acta svolta da un organo pubblico nell’ambito dei propri doveri d’istituto non comporta, in assenza di diversa previsione, la liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.