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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10291/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia origina da una procedura espropriativa per la realizzazione di un PIP, a seguito della quale la Corte d'appello aveva determinato in favore dei proprietari l'indennità di esproprio e di occupazione temporanea. Il Comune aveva già proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'opposizione alla stima fosse tardiva perché depositata oltre trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio e comunque oltre il termine previsto per contestare il deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 9217/2020, aveva rigettato il ricorso rilevando che non risultava provata la notifica della stima definitiva e che, in mancanza di stima definitiva, l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità resta proponibile fino alla prescrizione decennale. Il Comune ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo che la Corte avrebbe omesso di considerare il deposito dell'indennità provvisoria presso la Cassa depositi e prestiti, che a suo dire, non essendo stato impugnato, avrebbe reso definitiva la stima e avrebbe imposto la declaratoria di tardività o inammissibilità dell'azione. Ha anche chiesto la sospensione dell'esecutività della decisione, rappresentando il rischio di dissesto finanziario per il pagamento dell'ingente somma riconosciuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, consistente nell'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale esclude o conferma, e non può invece riguardare una diversa valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, il ricorrente non ha denunciato un vero errore percettivo della sentenza revocanda, ma ha tentato di ottenere un nuovo giudizio di merito e di diritto sulla pretesa definitività della stima, questione peraltro non trattata nella precedente ordinanza né nel motivo originario di ricorso. La Corte ha quindi rilevato che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della decisione revocanda e che la censura mirava a introdurre un diverso fondamento giuridico e fattuale, inammissibile in sede di revocazione. Conseguentemente, il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto revocatorio; non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretazioni delle risultanze processuali.

  • art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011

    Il termine di decadenza di trenta giorni per l'opposizione alla stima opera solo quando esista una stima definitiva dell'indennità.

  • art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001

    Nel sistema dell'espropriazione per pubblica utilità, il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima è collegato alla definitività della stima stessa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge era stata dedotta nel ricorso originario per cassazione avverso la decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. è configurabile solo quando la decisione di legittimità si fondi sull'assunzione, positiva o negativa, di un fatto che dagli atti risulta invece incontrastabilmente diverso; non è invece ammissibile usare la revocazione per contestare la valutazione giuridica o probatoria compiuta dalla Corte.
  • In sede di revocazione non è consentito introdurre un motivo nuovo, diverso dalla censura decisa nella sentenza revocanda, né sollecitare un nuovo esame del merito o del diritto sotto forma di errore di fatto.
  • Nel procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione, il termine decadenziale di trenta giorni per l'opposizione alla stima presuppone una stima definitiva; in difetto di tale definitività, l'azione resta proponibile entro il termine di prescrizione decennale decorrente dal provvedimento ablatorio.
  • La mera deduzione di un diverso presupposto di definitività della stima, non esaminato nella precedente decisione, non integra errore revocatorio ma censura nuova e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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