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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-433/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° agosto 2025. — Galerie Karsten Greve contro Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime speciale applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato – Soggetti passivi-rivenditori – Regime del margine – Articolo 316, paragrafo 1, lettera b) – Opzione per l’applicazione del regime del margine – Nozione di “cessione di un oggetto d’arte dall’autore” – Cessione dall’autore tramite una persona giuridica. — Causa C-433/24

Giurisprudenza europea62024CJ0433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regime opzionale del margine per i soggetti passivi-rivenditori può operare anche quando l’autore o i suoi aventi diritto vendono l’opera tramite una società. Ciò vale però solo se la cessione è sostanzialmente attribuibile all’autore o ai suoi aventi diritto e se rappresenta la prima immissione dell’opera sul mercato dell’Unione. La pronuncia tutela neutralità fiscale, semplicità applicativa e obiettivi di mercato della disciplina IVA sugli oggetti d’arte.

Regime del margine IVA per oggetti d’arte ceduti dall’autore tramite società: condizioni di applicabilità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA

La questione giuridica

Se l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che consente al soggetto passivo-rivenditore di optare per il regime del margine quando gli oggetti d’arte gli sono stati ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto tramite una persona giuridica, e, in tal caso, quali criteri rilevino per attribuire la cessione alla nozione di cessione effettuata dall’autore.

Principio di diritto

L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA si applica anche alla cessione di oggetti d’arte effettuata al soggetto passivo-rivenditore dall’autore o dai suoi aventi diritto tramite una persona giuridica, purché la cessione della persona giuridica sia attribuibile all’autore o ai suoi aventi diritto — in particolare quando essi abbiano costituito quella persona giuridica per commercializzare le opere create dall’autore — e purché tale cessione costituisca la prima immissione di quegli oggetti d’arte sul mercato dell’Unione. Non è invece necessario verificare criteri ulteriori come il regime giuridico della società, la quota del capitale detenuta dall’artista o le sue funzioni direttive, poiché simili criteri comprometterebbero la neutralità fiscale e l’obiettivo di evitare oneri eccessivi di prova e controllo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 103, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 311, paragrafo 1, punto 2, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 314, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 316, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Allegato IX, parte A, direttiva 2006/112/CE

Regime del margine IVA per oggetti d’arte ceduti dall’autore tramite società

La causa C-433/24 riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di IVA e, in particolare, l’interpretazione dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE sul regime speciale applicabile agli oggetti d’arte. La controversia oppone la Galerie Karsten Greve all’amministrazione fiscale francese in relazione ad avvisi di accertamento IVA emessi dopo il diniego del regime del margine.

Fatti e procedimento principale

La Galerie Karsten Greve, operante come galleria d’arte, aveva venduto oggetti d’arte che le erano stati ceduti nel 2014 dalla società britannica Studio Rubin Gideon, nella quale il pittore Gideon Rubin era uno dei due soci. A seguito di verifica contabile, l’amministrazione tributaria ha ritenuto non applicabile il regime del margine alle cessioni effettuate dalla galleria e ha emesso gli avvisi di accertamento IVA per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014.

I giudici amministrativi di primo e secondo grado hanno respinto le domande della società. Nel ricorso per cassazione, la questione decisiva è divenuta se le opere fossero state cedute dall’"autore" ai sensi della direttiva IVA, benché la cessione fosse avvenuta tramite una persona giuridica.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA, sulla nozione di cessione di beni;
  • l’articolo 103, relativo all’aliquota ridotta per talune cessioni di oggetti d’arte effettuate dall’autore o dai suoi aventi diritto;
  • l’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, che definisce gli oggetti d’arte;
  • l’articolo 314, che disciplina il regime del margine per i soggetti passivi-rivenditori;
  • l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), che consente l’opzione per il regime del margine per gli oggetti d’arte ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto.

La Corte menziona inoltre i considerando 4, 7 e 51 della direttiva IVA, che richiamano gli obiettivi di neutralità fiscale, assenza di distorsioni della concorrenza ed eliminazione di doppie imposizioni nel settore degli oggetti d’arte.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se una persona giuridica potesse essere considerata, ai fini dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), come l’"autore" di un quadro;
  • in subordine, quali criteri permettessero di considerare una persona giuridica come autore ai fini dell’applicazione della norma.

La Corte riformula il quesito in termini più funzionali: occorre stabilire se rientri nell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), la cessione al rivenditore effettuata dall’autore o dai suoi aventi diritto tramite una persona giuridica, e con quali condizioni.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), non specifica le modalità attraverso cui l’autore o i suoi aventi diritto devono cedere l’oggetto d’arte. La disposizione non esclude, dunque, che la cessione avvenga tramite una persona giuridica.

Sul piano del contesto, la Corte ricorda che il regime del margine è un regime speciale e derogatorio, da interpretare restrittivamente, ma senza svuotarlo di effetto utile. La sua funzione è duplice:

  • evitare doppie imposizioni e distorsioni della concorrenza;
  • favorire l’immissione sul mercato dell’Unione di nuovi oggetti d’arte.

La Corte collega inoltre la disciplina dell’articolo 316 a quella dell’articolo 103, evidenziando che un’interpretazione diversa potrebbe introdurre differenze di trattamento tra operazioni identiche in base alla sola forma giuridica impiegata dall’autore o dagli aventi diritto.

Per evitare sia la violazione del principio di neutralità fiscale sia oneri eccessivi di prova e controllo, la Corte ritiene che l’applicabilità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), debba dipendere da due condizioni cumulative:

  • la cessione della persona giuridica deve essere attribuibile all’autore o ai suoi aventi diritto; ciò si verifica, in particolare, quando essi hanno costituito la società per commercializzare le opere create dall’autore;
  • la cessione al soggetto passivo-rivenditore deve costituire la prima immissione dell’oggetto d’arte sul mercato dell’Unione.

La Corte esclude invece che siano determinanti criteri più complessi e potenzialmente onerosi, come il regime giuridico della società, la partecipazione dell’artista al capitale o le sue funzioni direttive nella stessa.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che rientra in tale disposizione la cessione, da parte di soggetti passivi-rivenditori, di oggetti d’arte loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto che operano tramite una persona giuridica, a condizione che:

  • la cessione effettuata dalla persona giuridica sia attribuibile all’autore o ai suoi aventi diritto;
  • la cessione costituisca la prima immissione di tali oggetti d’arte sul mercato dell’Unione europea.

Principi affermati

La pronuncia valorizza il principio di neutralità fiscale e conferma un’interpretazione teleologica del regime del margine IVA per gli oggetti d’arte. In particolare, la forma societaria utilizzata dall’autore non basta, da sola, a escludere il beneficio del regime, se la società è strumentale alla commercializzazione delle opere e non vi sono precedenti cessioni soggette a IVA che abbiano già immesso l’opera nel mercato dell’Unione.

Rilevanza pratica

Per gli operatori del mercato dell’arte, la sentenza è rilevante perché amplia la possibilità di applicare il regime del margine in presenza di strutture societarie usate dagli artisti o dai loro aventi diritto per la vendita delle opere. Per i consulenti fiscali, il punto centrale è verificare l’attribuibilità sostanziale della cessione all’autore e la natura di prima immissione sul mercato, senza aggravare l’analisi con requisiti non previsti dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieivaregime del margineoggetti d’arteneutralità fiscalefiscalità indiretta

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