Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 57/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’atto del 7 aprile 2025, di autorizzazione alla gestione di una colonia felina in via della Pescara, della nota del 29 dicembre 2015, recante tra l’altro la ricollocazione graduale di detta colonia felina in via della Pescara.

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di autorizzazione alla gestione di una colonia felina in una determinata area e nota recante, tra l’altro, la ricollocazione graduale della colonia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione del 7 aprile 2025 relativa alla gestione di una colonia felina in via della Pescara e la nota del 29 dicembre 2015, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità, limitandosi a riferire che il collegio ha esaminato, in via sommaria e senza pronunciarsi al momento sui profili di rito dedotti, la domanda cautelare. Dalla motivazione emerge che la contestazione riguarda anche la localizzazione e la ricollocazione graduale della colonia felina.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo e sommario esame, il collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, rilevando anzitutto che l’autorizzazione del 7 aprile 2025 era stata rilasciata proprio alla parte ricorrente su sua richiesta. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla tutela igienico-sanitaria, anche per evitare l’abbandono di scarti alimentari. Ha inoltre considerato che il sito previsto per la colonia, già indicato nell’autorizzazione originaria, dista soltanto 200 metri dall’area attualmente occupata. I profili processuali dedotti sono stati lasciati impregiudicati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati per difetto dei relativi presupposti.

  • art. 57 c.p.a.

    Richiamato dal TAR nell’ambito della decisione sulla fase cautelare; il testo non specifica un’ulteriore interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la richiesta di sospensione di un’autorizzazione amministrativa presenta un rilevante elemento contrario quando l’autorizzazione sia stata rilasciata proprio al ricorrente su sua richiesta.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla tutela igienico-sanitaria può prevalere sull’interesse privato alla conservazione dell’attuale localizzazione di una colonia felina, quando la diversa area individuata dall’amministrazione sia già prevista dall’autorizzazione originaria e si trovi a breve distanza dall’area occupata.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.