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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7255/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la responsabilità di Guarnieri per il reato di cui all'art. 336 c.p. (minaccia a pubblico ufficiale per impedire l'alcol test) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 186-bis, comma 6 C.d.S. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge per la qualificazione della condotta, sostenendo che non esiste obbligo del cittadino di sottoporsi ad accertamenti ospedalieri e che il rifiuto non può essere coartato dalla minaccia ai sensi dell'art. 336 c.p.; ha contestato l'erronea ricostruzione cronologica (se l'aggressione sia avvenuta prima o dopo la richiesta di recarsi in ospedale); (2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato una ricostruzione fattuale equivoca e insufficiente della Corte di appello in ordine al momento in cui gli agenti chiesero al ricorrente di recarsi in ospedale, alla legittimità di tale richiesta e alla possibile applicabilità della scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p. Ha quindi disposto che la Corte di appello ricostruisca compiutamente i fatti e verifichi, applicando i principi giurisprudenziali e costituzionali richiamati, se e in quali limiti sia configurabile la causa di giustificazione. Nota: il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    Norma impugnata in relazione alla condotta di minaccia nei confronti del pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la qualificazione della condotta richieda una ricostruzione fattuale più accurata, soprattutto in ordine alla sequenza degli eventi rispetto alla richiesta di accertamenti sanitari.

  • art. 186 C.d.S.

    Disciplina delle verifiche sulle condizioni di guida connessi all'alcol: la sentenza d'appello aveva affrontato il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti, ma la Cassazione ha sottolineato la rilevanza del momento del rifiuto e della richiesta degli agenti. Il ricorso deduce che il diniego agli accertamenti ospedalieri non può essere coartato attraverso la minaccia.

  • art. 186-bis, comma 6 C.d.S.

    Il reato relativo è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello; citato nel quadro dei fatti come capo relativo agli accertamenti alcolici.

  • art. 393-bis cod. pen.

    Causa di giustificazione della reazione del privato ad atti arbitrari del pubblico ufficiale. La Corte spiega che occorre verificare se la richiesta degli agenti fosse illegittima/arbitraria e, alla luce dell'orientamento costituzionale e di Cassazione, privilegia una interpretazione che consenta l'operatività della scriminante anche su base oggettiva (atto oggettivamente illegittimo o con modalità incongrue), non necessariamente fondata sulla consapevolezza dolosa del pubblico ufficiale.

  • art. 4 d.lgt. 14/09/1944, n. 288 (richiamato)

    Norma storica richiamata come riferimento interpretativo per la scriminante; la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno dibattuto se 'atto arbitrario' richieda un elemento soggettivo aggiuntivo o possa essere inteso oggettivamente.

  • art. 13 d.P.R. 10/01/1957, n. 3 e legge 7/08/1990, n. 241

    Richiamate a supporto dell'orientamento costituzionale che valorizza doveri di correttezza e civiltà nell'azione dei pubblici impiegati, rilevanti per valutare l'illegittimità oggettiva degli atti degli agenti.

Massime di principio

  • In casi di reazione del privato verso pubblici ufficiali occorre ricostruire con precisione la cronologia degli eventi: se la condotta violenta segue un legittimo esercizio di potere o una richiesta arbitraria rileva ai fini della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p.
  • La giurisprudenza più recente e la Corte costituzionale privilegiano un'interpretazione che ammette la scriminante anche quando l'atto del pubblico ufficiale è oggettivamente illegittimo o posto in essere con modalità incongrue, senza richiedere necessariamente la consapevolezza dolosa dell'agente.
  • Il rifiuto del cittadino a sottoporsi ad accertamenti sanitari ha rilevanza penale sotto il profilo del codice della strada, ma non giustifica automaticamente la compressione della sua libertà mediante minacce: la legittimità della richiesta degli agenti (es. di recarsi in ospedale) va verificata nella situazione concreta.
  • Se la sentenza di merito non chiarisce fatti essenziali o la loro sequenza, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio: il giudice di rinvio dovrà applicare i principi costituzionali e di legittimità richiamati nella decisione.
  • Nel valutare richieste come il riconoscimento della sospensione condizionale della pena è necessario che il giudice motivi compiutamente sul trattamento sanzionatorio; omissioni in tal senso possono essere oggetto di censura e ricorso.

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