Cassazione Penale, Sentenza n. 16883/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto della società fallita, alla responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (anche quanto all'elemento soggettivo) e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione (i termini si sono perfezionati dopo la pronuncia di secondo grado). Pur richiamando la possibilità di pronunciare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., ha escluso che dagli atti emerga in modo "evidente" l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato, per cui non era configurabile un proscioglimento nel merito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Richiamata per indicare le regole sulla prescrizione dei reati e i relativi termini rilevanti ai fini della estinzione del reato.
art. 160 c.p.
Richiamata in connessione alle norme sulla sospensione e interruzione della prescrizione e sulla determinazione del termine prescrizionale.
art. 161 c.p.
Richiamata relativamente alle cause di sospensione e alle modalità di computo dei termini di prescrizione.
art. 129, co. 2, c.p.p.
Stabilisce l'obbligo del giudice, anche in Cassazione, di dichiarare immediatamente la più favorevole causa di non punibilità (es. prescrizione) quando risulti; tuttavia il proscioglimento nel merito può essere pronunciato solo se l'innocenza o l'estraneità dell'imputato risulta in modo "evidente" dagli atti.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si perfeziona dopo la sentenza di secondo grado, la Corte di Cassazione deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato.
- La Corte può adottare la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, co. 2, c.p.p.) solo quando dagli atti emerge in modo chiaro e 'evidente' l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; in mancanza, si annulla la sentenza per estinzione senza rinvio.
- La presenza della prescrizione non rende automaticamente inammissibile il ricorso per cassazione: se i motivi sollevano questioni di diritto non manifestamente infondate, il ricorso è esaminabile almeno per gli effetti della prescrizione.
- Il sindacato della Cassazione resta nei limiti del controllo della motivazione e delle questioni dedotte nel ricorso: non sono ammesse nuove indagini o accertamenti per trasformare una causa estintiva in un proscioglimento fondato su fatto.
- In casi analoghi, per ottenere un proscioglimento pieno in Cassazione l'imputato deve far emergere dagli atti processuali elementi tali da rendere evidente l'innocenza o l'estraneità, altrimenti l'esito pratico è l'annullamento della condanna per estinzione del reato.
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