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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16318/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava in primo luogo la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e che non erano state rispettate le modalità processuali previste dagli artt. 516 e ss. e, alternativamente, dall'art. 521, comma 2, c.p.p. In secondo luogo si deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione e travisamento di una prova decisiva: la difesa sosteneva che la persona offesa era stata travisata nel suo contenuto dichiarativo e che il giudice aveva fatto riferimenti a messaggi minatori senza specificarne il contenuto.

La decisione

La Corte ha rilevato che il reato era estinto per prescrizione (data di prescrizione 29/01/2021). Pur ritenendo non manifestamente infondato il motivo relativo all'obbligo di uniformarsi alla pronuncia della Cassazione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando è intervenuta la prescrizione, l'assoluzione nel merito è possibile solo se l'insussistenza del fatto o la non imputabilità emergono in modo incontrovertibile dagli atti. Non ravvisandosi tale evidenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di minaccia/intimidazione contestato; la Corte non è entrata nel merito della responsabilità sostanziale perché il reato è risultato prescritto.

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Imposizione al giudice di uniformarsi al principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione; la difesa ha invocato la violazione di tale obbligo e la Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità del giudizio in caso di rinvio per nuovo esame; la difesa ha sostenuto che tali modalità non sono state rispettate dal giudice di rinvio.

  • art. 518 cod. proc. pen.

    Norma connessa alle regole procedurali del dibattimento in caso di rinvio; richiamata in relazione alla correttezza del procedimento di rinvio.

  • art. 521, comma 2 cod. proc. pen.

    Alternativa procedurale invocata dalla difesa per il corretto svolgimento del giudizio di rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Motivi di cassazione utilizzati: lett. c) per presunta violazione di norme processuali; lett. e) per presunta manifesta illogicità e travisamento della prova. La Corte ha valutato il motivo relativo all'art. 627(3) ma ha deciso sul presupposto della prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio per la pronuncia di proscioglimento quando è intervenuta la prescrizione: l'insussistenza del fatto o la non imputabilità devono emergere con evidenza tale da rendere superflua ogni ulteriore attività probatoria. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare l'annullamento senza rinvio.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Permette la trattazione del processo con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di discussione orale; la causa è stata trattata con questa modalità.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione il giudice d'appello o la Corte di cassazione annulla senza rinvio quando non emerge dagli atti, in modo incontrovertibile, l'estraneità dell'imputato al fatto; l'assoluzione nel merito è ammessa solo se sussiste prova positiva dell'innocenza o manifesta insussistenza del fatto.
  • Quando la Cassazione annulla con rinvio per vizio di motivazione o per novazione del fatto, il giudice di rinvio è obbligato ad uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione (art. 627, comma 3, c.p.p.): il mancato rispetto può costituire motivo valido di impugnazione.
  • Nel giudizio di rinvio vanno rispettate le modalità procedurali previste (artt. 516 e ss. o art. 521, comma 2, c.p.p. se richiamabili); la difesa deve puntare su violazioni formali e sostanziali del procedimento per ottenere nuovo esame.
  • Le doglianze per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova richiedono dimostrare che il giudice abbia attribuito un significato alle prove incompatibile con le dichiarazioni essenziali: mere incongruenze o differenze tra testi non sono sempre sufficienti.
  • In fase di impugnazione occorre verificare tempestivamente la questione della prescrizione, perché la sua sussistenza può cambiare radicalmente l'esito del giudizio e la natura del rimedio giurisdizionale.

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