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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15605/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giammanco impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di revoca della confisca di un terreno, basata sull'asserito errore materiale nella data di acquisto indicata nel precedente provvedimento (22/09/1989 invece di 22/09/1988). La Corte territoriale aveva ritenuto la nuova istanza mera riproposizione di una domanda già decisa (applicando l'art. 666, comma 2 c.p.p.) atteso che in un precedente decreto del 30/09/2019 era stata accolta la correzione dell'errore materiale ma dichiarata inammissibile la revoca, per ragioni processuali; ergo la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello per preclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità basata sul presupposto del "giudicato esecutivo": la precedente ordinanza del 30/09/2019 non aveva deciso il merito della revoca (si era limitata a questioni di inammissibilità processuale) e pertanto non poteva impedire una nuova valutazione nel merito. Perciò la Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello di Palermo perché si pronunci nel merito sulla richiesta di revoca della confisca.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità per mera riproposizione di una richiesta già rigettata in sede esecutiva; applicabile solo se identità di oggetto, degli elementi posti a fondamento e dello strumento processuale (incidenti di esecuzione).

  • art. 130 c.p.p. (errore materiale)

    Lo strumento di correzione dell'errore materiale è limitato alla rettifica formale del provvedimento e non consente il riesame nel merito del thema decidendum; tuttavia la correzione può incidere sui presupposti sostanziali della confisca se efficacemente valutata in sede appropriata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (motivi di ricorso)

    Norme di riferimento per i motivi di cassazione indicati dal ricorrente; la Corte ha valutato la legittimità dell'applicazione dell'art. 666 e la corretta qualificazione della precedente decisione.

  • art. 28 d.lgs. 159/2011

    Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in punto di disciplina della revoca in materia di misure patrimoniali (argomento comunque assorbito dalla Cassazione che ha deciso per la mancanza del giudicato).

  • legge 1423/1956 (art. 7, comma 2 e art. 4, commi 9 e 11)

    Richiamata nei motivi di ricorso rispetto alla disciplina applicabile; non decisiva nella pronuncia della Cassazione che si è concentrata sulla preclusione processuale.

Massime di principio

  • La causa di inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2 c.p.p. richiede perfetta coincidenza di oggetto, degli elementi probatori posti a fondamento e dello strumento processuale: non basta che la nuova istanza tratti dello stesso bene, occorre che sia basata sugli stessi elementi già decisi.
  • Una decisione che si limita a dichiarare l'inammissibilità per motivi processuali non costituisce giudicato sul merito e non impedisce una successiva valutazione della stessa questione nel merito.
  • La correzione di un errore materiale (art. 130 c.p.p.) è strumento limitato alla rettifica formale; se però la rettifica incide sui presupposti sostanziali della misura (es. data di acquisto rilevante per la confisca), ciò può rendere necessario un nuovo esame di merito.
  • In presenza di istanze riproposte, il giudice deve preliminarmente verificare l'identità dell'oggetto, degli elementi e dello strumento processuale prima di pronunciare l'inammissibilità ex art. 666 c.p.p.; in assenza di tale identità, deve procedere alla decisione di merito.
  • Quando si contesta un errore materiale che può influire sulla sussistenza dei presupposti della misura patrimoniale, è opportuna l'istruttoria sul punto e non la chiusura processuale mediante declaratoria di preclusione, salvo che sia evidente la coincidenza sostanziale con una decisione precedente che abbia effettivamente deciso il merito.

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