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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9855/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per detenzione e offerta in vendita di armi comuni e armi da guerra (tra cui un mitra). Il ricorrente ha dedotto: 1) insufficienza e vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza di gravi indizi, soprattutto con riguardo all'individuazione del "Genio" citato in una intercettazione del dicembre 2017 e all'equivocità dei termini usati dagli interlocutori; 2) carenza dell'esigenza cautelare per pericolo di reiterazione, considerato il lungo intervallo temporale tra la conversazione (2017) e il fermo (maggio 2022).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Ha ritenuto che l'unico elemento indiziario prodotto (una conversazione ambientale del 2017 tra terzi che menzionano un "Genio" detentore e venditore di armi) non sia "grave" nel senso richiesto dall'art. 273 c.p.p., essendo dichiarazioni generiche di terzi, prive di riferimenti temporali e spaziali precisi e troppo remote nel tempo. Il residuo motivo relativo all'esigenza cautelare è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La norma richiede la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione di misure cautelari personali; la Corte interpreta il requisito di "grave" come indizio pertinente, resistente alle obiezioni e con elevato grado di capacità dimostrativa.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro interpretativo: gli indizi, soprattutto se indiretti, sono valutati anche secondo i criteri di pluralità, precisione e concordanza (secondo l'indirizzo giurisprudenziale citato).

  • legge n. 63 del 2001

    Ha introdotto il comma 1-bis all'art. 273 c.p.p.; la giurisprudenza discute l'impatto della modifica sul significato e sui criteri di valutazione dei gravi indizi.

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza a cui rinviare il procedimento dopo l'annullamento dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Per l'adozione di misure cautelari personali gli indizi devono essere "gravi": non basta una sola dichiarazione generica di terzi; gli indizi devono avere rilevanza probatoria elevata, essere resistenti alle obiezioni e, se indiretti, preferibilmente plurimi, precisi e concordanti.
  • Intercettazioni remote nel tempo perdono peso cautelare se non corroborate da elementi successivi che dimostrino continuità della condotta o pericolo attuale di reiterazione.
  • Dichiarazioni di terzi che riferiscono fatti (es. possesso o offerta di armi) richiedono riscontri concreti (collocazione temporale/spaziale, prove materiali, ulteriori riscontri investigativi) per costituire grave indizio a carico.
  • L'aggravante relativa all'agevolazione di associazione mafiosa richiede prova specifica e non può reggere su indizi generici privi di collegamenti certi con l'associazione.
  • Se la motivazione cautelare è insufficiente la Corte può annullare e rinviare al giudice di merito per valutare se esistono elementi supplementari idonei a integrare la gravità indiziaria.

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