Parere n. 250/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Akash Shikder contro il Comune di Sesto San Giovanni per l’annullamento: a) del provvedimento del 27 giugno 2025 con il quale non è stato accolto il ricorso in autotutela per la pratica SUAP/2025/0084/SCIA; b) del precedente provvedimento di irricevibilità del Comune di Sesto San Giovanni, reso e notificato il 15 maggio 2025; c) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il provvedimento richiamato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale del 27 giugno 2025, del precedente provvedimento di irricevibilità del 15 maggio 2025 e degli atti connessi, relativi alla SCIA di subingresso in un'attività esercitata su suolo pubblico.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha acquistato il 26 febbraio 2025 un'azienda avente a oggetto la vendita di giornali e periodici, comprendente un chiosco collocato su suolo pubblico in forza di una concessione per ampliamento n. 74 del 6 aprile 2011, scaduta il 31 gennaio 2024. Dopo la presentazione, da parte della cedente, di una SCIA di subingresso e volturazione della concessione, il ricorrente ha presentato una propria SCIA di subingresso per la prosecuzione dell'attività. Il Comune, rilevata la mancanza di una concessione di suolo pubblico valida e non avendo ricevuto la documentazione richiesta, ha dichiarato irricevibili le istanze e ha successivamente respinto la richiesta di autotutela, chiedendo anche la rimozione del manufatto insistente senza titolo sul suolo pubblico. Il ricorso straordinario prospetta plurimi motivi di censura, non esaminati nella presente fase, e contiene un'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati. La Sezione deve inoltre acquisire elementi sulla genesi e sulle successive vicende della concessione e sull'eventuale applicabilità dell'art. 11, comma 5, della legge n. 214/2023 e delle disposizioni successive concernenti la proroga delle concessioni relative ad attività economiche su suolo pubblico sino al 31 dicembre 2026.
Il parere
La Sezione ritiene che il ricorso non sia ancora maturo per la decisione, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Dispone che il Ministero dell'interno acquisisca dal Comune di Sesto San Giovanni ogni elemento utile, in particolare sulla procedura di rilascio originario della concessione, sulle sue successive vicende e sull'applicabilità dell'art. 11, comma 5, della legge n. 214/2023 nonché delle disposizioni successive sulla proroga delle concessioni in scadenza relative ad attività economiche su suolo pubblico fino al 31 dicembre 2026. La relazione documentata dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, previa trasmissione al ricorrente, cui dovrà essere concesso un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni. In caso di ingiustificato inadempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. Quanto alla domanda cautelare, la Sezione la rigetta perché, allo stato, non risultano allegati né provati elementi idonei a dimostrare il periculum in mora, salvi gli approfondimenti sulla fondatezza dei motivi nella fase di merito.
Osservazioni
Istruttoria sul rilascio e sulle vicende della concessione
Il Ministero dell'interno deve acquisire dal Comune di Sesto San Giovanni una relazione documentata sulla procedura di originario rilascio della concessione di suolo pubblico al dante causa del ricorrente e sulle successive vicende della concessione.
Applicabilità della legge n. 214/2023 e delle disposizioni sulla proroga
La relazione ministeriale deve chiarire l'applicabilità al caso concreto dell'art. 11, comma 5, della legge n. 214/2023, ovvero le ragioni che ne impedirebbero l'applicazione, nonché delle disposizioni successive relative alla proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni in scadenza concernenti attività economiche su suolo pubblico.
Contraddittorio sulla relazione ministeriale
La relazione deve essere preventivamente trasmessa al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare eventuali osservazioni.
Istanza cautelare
L'istanza di sospensione è rigettata perché non risultano allegate né provate circostanze idonee a dimostrare il periculum in mora.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 11, comma 5, legge n. 214/2023
art. 11, comma 5, della legge n. 214/2023
La relativa applicabilità alla concessione oggetto della controversia deve essere verificata mediante l'istruttoria disposta dalla Sezione.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la decisione dipende dalla ricostruzione documentale delle vicende di una concessione amministrativa e dall'applicazione di disposizioni sopravvenute sulla sua proroga, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
- La relazione ministeriale istruttoria richiesta nel procedimento per ricorso straordinario deve essere documentata e deve essere previamente comunicata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a quello stabilito per la presentazione di osservazioni.
- L'istanza cautelare proposta nell'ambito di un ricorso straordinario deve essere respinta quando il ricorrente non alleghi né dimostri elementi concreti idonei a comprovare il periculum in mora, anche se la fondatezza dei motivi di ricorso resta impregiudicata.
- L'ingiustificato mancato adempimento dell'incombente istruttorio disposto dal Consiglio di Stato non impedisce necessariamente la decisione dell'affare, che può essere adottata sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Ricorso straordinario su SCIA di subingresso e concessione di suolo pubblico
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un privato contro il Comune di Sesto San Giovanni, in relazione alla prosecuzione di un'attività di vendita di giornali e periodici esercitata in un chiosco collocato su suolo pubblico. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 27 giugno 2025, il precedente atto di irricevibilità del 15 maggio 2025 e gli atti connessi, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti.
Vicenda amministrativa e fattuale
La concessione per ampliamento n. 74 del 6 aprile 2011, relativa all'occupazione del suolo pubblico, aveva scadenza al 31 gennaio 2024. Il 26 febbraio 2025 il ricorrente ha acquistato l'azienda comprendente l'attività commerciale e il chiosco. In precedenza, il 13 febbraio 2025, la cedente aveva presentato una SCIA di subingresso nell'attività e di volturazione della concessione, senza presentare un'istanza di rinnovo o di conferma della concessione ormai scaduta.
Il ricorrente ha presentato il 10 marzo 2025 una propria SCIA di subingresso, allegando la dichiarazione presentata all'Agenzia delle entrate e altra documentazione. Il SUAP ha richiesto integrazioni, tra cui l'atto di compravendita e la copia della concessione di suolo pubblico, nuovamente richiesta il 14 aprile 2025 per mancato riscontro. Il 23 aprile 2025 il ricorrente ha chiesto al Comune e all'Ufficio del demanio la documentazione relativa alla concessione.
Provvedimenti impugnati
Con comunicazione del 5 maggio 2025 il Comune ha dichiarato irricevibili le istanze del ricorrente e della cedente, rilevando la mancanza di una concessione di suolo pubblico valida, essendo quella originaria scaduta il 31 gennaio 2024. Il 27 giugno 2025 il Comune ha respinto la richiesta di autotutela presentata dal ricorrente il 4 giugno 2025 e ha contestualmente chiesto la rimozione del manufatto, ritenuto insistente sul suolo pubblico senza titolo.
Svolgimento del procedimento consultivo
Il ricorso straordinario è stato notificato il 1° agosto 2025 e presentato direttamente al Consiglio di Stato il 4 agosto 2025. Il Ministero dell'interno ha trasmesso una relazione del 2 dicembre 2025 relativa all'istanza cautelare. La trattazione è stata rinviata il 4 dicembre 2025 perché non era ancora decorso il termine assegnato al ricorrente per le eventuali controdeduzioni. Il Ministero ha poi trasmesso la memoria di replica del ricorrente il 5 gennaio 2026.
Valutazione sulla maturità del ricorso
La Sezione non esamina ancora i plurimi motivi di ricorso e lascia impregiudicate le questioni di rito e di merito. Ritiene invece necessario acquisire una definitiva relazione ministeriale, corredata dalla documentazione comunale, per ricostruire compiutamente la storia della concessione e verificare la disciplina applicabile.
In particolare, l'istruttoria deve riguardare:
- la procedura di originario rilascio della concessione al dante causa del ricorrente;
- le successive vicende della concessione;
- l'applicabilità dell'art. 11, comma 5, della legge n. 214/2023;
- le eventuali ragioni ostative all'applicazione di tale disposizione;
- le ulteriori disposizioni relative alla proroga delle concessioni in scadenza per attività economiche su suolo pubblico fino al 31 dicembre 2026.
Contraddittorio e termini dell'istruttoria
La relazione deve pervenire entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima della trasmissione al Consiglio di Stato, il Ministero deve comunicarla al ricorrente, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni. Se l'incombente non viene eseguito senza giustificazione, la Sezione si riserva di decidere l'affare sulla base degli atti già acquisiti.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata rigettata. La Sezione precisa che, pur restando da approfondire nella fase di merito la fondatezza delle censure, allo stato manca qualsiasi allegazione o prova concreta del periculum in mora, ossia del rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione degli atti impugnati.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria: non decide il ricorso nel merito né sulle questioni di rito, dispone un supplemento istruttorio e rinvia la trattazione a un'adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. L'unica decisione immediata riguarda l'istanza cautelare, che è stata rigettata per carenza di dimostrazione del periculum in mora.
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