Sentenza n. 977/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio finale e valutazione conclusiva dell’anno scolastico 2024/2025 recanti la non ammissione alla classe successiva
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione alla classe successiva, deducendo la violazione della disciplina sulla personalizzazione della didattica per alunni con DSA e BES, della legge n. 53/2003, della legge n. 170/2010, della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, delle circolari ministeriali richiamate, dell’Ordinanza ministeriale n. 92/2007, del regolamento d’istituto e del PTOF. Ha lamentato, in particolare, la mancata o insufficiente applicazione del Piano Didattico Personalizzato, l’omessa attivazione di adeguati interventi e corsi di recupero, il mancato raggiungimento degli obiettivi di personalizzazione e l’illegittimità della valutazione finale. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e illogicità manifesta, anche con riferimento al calcolo della media dei voti. Lo studente aveva riportato quattro insufficienze in discipline caratterizzanti il percorso di studi. L’amministrazione ha documentato l’adozione di un PDP calibrato sulla diagnosi, l’impiego di strumenti compensativi e dispensativi, le attività di sostegno e facilitazione, le comunicazioni alla famiglia e la persistente insufficienza della preparazione, unitamente a una partecipazione e a un impegno ritenuti inadeguati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della non ammissione. Ha chiarito che la normativa su DSA e BES mira a garantire pari opportunità di apprendimento e il successo formativo mediante strumenti compensativi e dispensativi, non a consentire il passaggio automatico alla classe successiva indipendentemente dal livello di preparazione raggiunto. Nel caso concreto, il PDP risultava predisposto sulla base della diagnosi specialistica e prevedeva misure specifiche; dagli atti emergeva inoltre che la scuola aveva offerto materiali semplificati, schemi, mappe, prove facilitate, supporto didattico e occasioni di interlocuzione con la famiglia e la comunità affidataria. Il mancato uso sistematico degli strumenti da parte dello studente, le lacune persistenti e trasversali, il mancato raggiungimento degli obiettivi curriculari e le carenze nelle discipline caratterizzanti giustificavano il giudizio negativo. La motivazione del consiglio di classe è stata ritenuta congrua, poiché fondata su quattro insufficienze e su una valutazione complessiva del percorso, dell’impegno, della partecipazione e della maturazione personale. Eventuali errori nel calcolo della media non avrebbero comunque modificato l’esito, stante la pluralità delle insufficienze e l’autonomia della valutazione collegiale. Quanto ai corsi di recupero, il TAR ha ritenuto assolto l’obbligo informativo mediante il registro elettronico e le ulteriori comunicazioni effettuate; l’eventuale mancata o incompleta attivazione di specifici corsi non incide, di per sé, sulla legittimità del giudizio finale, che deve essere basato sulla preparazione e maturità effettivamente raggiunte. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a), l. 53/2003
diritto "all’apprendimento in tutto l’arco della vita" e assicurazione per tutti di «pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze»
La disciplina scolastica deve assicurare pari opportunità di apprendimento e sviluppo delle competenze, senza trasformare le misure di inclusione in un diritto automatico alla promozione.
l. 170/2010
La legge costituisce il quadro normativo di tutela degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, da attuarsi attraverso misure didattiche e valutative adeguate.
art. 1 D.M. 5669/2011
«le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto [...] nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio»
Il decreto individua misure di supporto, verifica e valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA.
art. 4, comma 5, D.M. 5669/2011
«L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio [...] senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati»
Le misure dispensative evitano gli effetti del disturbo, ma non riducono il livello degli obiettivi minimi di apprendimento.
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
L’obbligo della scuola di informare i genitori sull’andamento scolastico può essere assolto mediante il registro elettronico quando siano state consegnate le credenziali di accesso.
Ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007
È stata richiamata dal ricorrente in relazione agli interventi di recupero, ma il TAR ha escluso che la mancata o incompleta attivazione di corsi di recupero renda illegittimo il giudizio di non ammissione, fondato sulla preparazione effettivamente raggiunta.
Massime di principio
- Le misure previste per gli studenti con DSA o BES, comprese quelle compensative e dispensative contenute nel PDP, assicurano pari opportunità di apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi minimi, ma non attribuiscono un diritto automatico all’ammissione alla classe successiva indipendentemente dalla preparazione conseguita.
- La non ammissione di uno studente con DSA o BES è legittima quando il consiglio di classe abbia predisposto e applicato un PDP coerente con la diagnosi e abbia motivato il giudizio sulla base di persistenti carenze di apprendimento, insufficienze in discipline rilevanti e complessiva maturazione non adeguata.
- L’eventuale mancata adozione del PDP, ove concretamente accertata, non determina necessariamente l’illegittimità del giudizio di non ammissione, potendo rilevare, in presenza dei relativi presupposti, sul diverso piano della responsabilità dell’istituzione scolastica.
- L’eventuale mancata o incompleta attivazione di corsi di recupero non incide automaticamente sulla legittimità della non ammissione, poiché il giudizio finale deve essere autonomamente fondato sulla preparazione e sulla maturità effettivamente raggiunte dallo studente.
- L’obbligo della scuola di informare la famiglia sull’andamento scolastico può essere assolto mediante la tempestiva accessibilità al registro elettronico, accompagnata, nel caso concreto, dalle ulteriori comunicazioni e interlocuzioni documentate.
- La valutazione del consiglio di classe sul passaggio alla classe successiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può ritenersi adeguatamente motivata quando dia conto delle insufficienze e degli ulteriori elementi del percorso scolastico, senza che errori di calcolo della media siano decisivi se non avrebbero comunque modificato l’esito.
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