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Ordinanza

Ordinanza n. 652/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del diniego di condono edilizio del Comune di Polignano a Mare, prot. n.-OMISSIS- del 22.05.2024, in relazione alla domanda presentata in data 18/06/2004; - nonché di ogni altro atto a questo presupposto, conseguente ed in particolare del preavviso di diniego prot. n.-OMISSIS- del 22.5.2023, con il quale il Comune di Polignano ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/1990 e della nota di comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 27.10.2021. - e per l’accertamento della formazione del silenzio-assenso, sull’istanza di condono del 18.6.2004, sin dal 30.10.2007, con il conseguente obbligo del Comune al rilascio del titolo edilizio.

Giustizia amministrativa202400901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un parcheggio, con domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso e di annullamento degli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio adottato dal Comune in relazione a un’istanza presentata nel 2004, deducendo altresì la formazione del silenzio-assenso sull’istanza sin dal 2007 e chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di rilasciare il titolo edilizio. Sono stati inoltre contestati il preavviso di diniego adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e una precedente comunicazione comunale. Il medesimo ricorrente ha proposto separato ricorso contro la successiva ordinanza di demolizione relativa alla realizzazione di un parcheggio. Nel frattempo, la Struttura di Missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato un’autorizzazione unica per la realizzazione di un diverso parcheggio multipiano, in altro sito. Il Comune ha impugnato tale autorizzazione con ricorso straordinario, chiedendone anche la sospensione. Il ricorrente ha quindi chiesto il rinvio della trattazione, sostenendo che l’esito del ricorso straordinario potesse incidere sulla stabilità dell’autorizzazione ZES e, in caso di sua definitività, determinare la sopravvenuta carenza di interesse o improcedibilità dei giudizi, per avere ottenuto una soluzione satisfattiva dell’interesse economico alla realizzazione di un’attività produttiva analoga. Il Comune si è opposto al rinvio.

La decisione

Il TAR ha disposto il rinvio della trattazione all’udienza pubblica del 19 maggio 2027. Il Collegio ha ritenuto necessario attendere la definizione del ricorso straordinario proposto dal Comune contro l’autorizzazione unica ZES, poiché l’esito di tale controversia può incidere sugli effetti e sulla stabilità dell’autorizzazione sopravvenuta e, conseguentemente, sulla procedibilità dei giudizi relativi al diniego di condono e all’ordinanza di demolizione. Il rinvio è stato ritenuto giustificato anche dall’interesse pubblico connesso allo svolgimento di attività economiche e alla controversia intercorrente tra enti e/o organi pubblici. È stata rilevata la connessione con il distinto giudizio concernente l’ordinanza di demolizione ed è stata disposta la trattazione congiunta delle due cause nella medesima udienza. Il TAR ha espressamente riservato ogni valutazione sulla procedibilità delle impugnazioni, nonché sulle spese di giudizio, all’esito della decisione sul ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La disposizione consente, in presenza di casi eccezionali rispetto all’ordinario svolgimento del processo, il rinvio della trattazione; il TAR ha ritenuto integrata tale ipotesi dalla necessità di valutare gli effetti di un’autorizzazione ZES oggetto di ricorso straordinario pendente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata quale base del preavviso di diniego comunale impugnato, senza che l’ordinanza definisca i relativi profili di legittimità.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. quando una controversia sopravvenuta, relativa a un provvedimento potenzialmente satisfattivo dell’interesse azionato, può incidere sulla procedibilità del giudizio principale.
  • Quando più giudizi riguardano provvedimenti tra loro connessi, il giudice può disporne la trattazione congiunta nella medesima udienza, anche per coordinare la valutazione della procedibilità delle rispettive impugnazioni.
  • La possibilità che un provvedimento sopravvenuto determini la sopravvenuta carenza di interesse non comporta l’immediata improcedibilità del ricorso se quel provvedimento è ancora sub iudice e la sua stabilità dipende dall’esito di un diverso contenzioso.
  • L’interesse pubblico connesso allo svolgimento di attività economiche e alla definizione di una controversia tra enti o organi pubblici può concorrere a giustificare il rinvio della trattazione, quando l’esito della controversia è rilevante per la sorte del giudizio pendente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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