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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33631/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputata ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Alessandria, assolvendo l'imputata da numerose condotte di peculato e mantenendo la responsabilità limitatamente all'appropriazione di uno dei due televisori acquistati con la carta di credito dell'ente associativo presso cui ricopriva la carica di presidente. La pena era stata rideterminata in un anno, due mesi e sei giorni di reclusione, con sospensione condizionale, la confisca limitata a 279 euro e la provvisionale ridotta a 1.000 euro. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 314 c.p., 2729 c.c. e 192 c.p.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse desunto l'appropriazione da mere presunzioni, senza prova dell'uso privato del bene, e avesse valutato illogicamente le deposizioni testimoniali. Contestava inoltre che il televisore fosse stato acquistato e trattenuto per finalità estranee a quelle istituzionali dell'ente, sottolineando che il bene era stato successivamente rinvenuto presso la sede dell'associazione. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 240 e 322-ter c.p. e vizio di motivazione sulla confisca, sostenendo che, essendo il televisore stato restituito all'ente, non residuasse alcun profitto confiscabile e che la Corte non avesse qualificato correttamente il prezzo di acquisto come profitto. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 185 c.p., 2059 e 2697 c.c. e 538, 539 e 574 c.p.p., nonché vizio di motivazione sulla provvisionale, sostenendo che la restituzione del bene escludesse un danno risarcibile e che il danno morale o d'immagine non fosse stato adeguatamente provato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto il primo motivo generico, reiterativo delle censure d'appello e sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del merito. La motivazione della Corte territoriale è stata giudicata logica e adeguata: non rilevava la mera irregolarità contabile nell'acquisto, bensì la prova della destinazione esclusivamente privata del denaro dell'ente. Tale prova era stata desunta dall'acquisto del televisore con la carta di credito nella disponibilità esclusiva dell'imputata, dal mancato collocamento del bene presso la sede dell'ente per diversi mesi, dalla mancata informazione agli altri membri e dal successivo rinvenimento occultato presso la sede solo dopo la denuncia o le dimissioni dell'imputata. La Corte ha escluso anche il peculato d'uso, ravvisando l'appropriazione del denaro dell'ente impiegato per finalità estranee agli scopi istituzionali. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la somma di 279 euro costituisce confisca diretta del profitto, poiché è stata provata la derivazione causale del denaro dell'ente e la sua immediata metamorfosi nel bene acquistato. La successiva riconsegna del televisore non equivale alla restituzione della somma di denaro appropriata e non costituisce condotta risarcitoria o riparatoria idonea a ridurre il profitto confiscabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la provvisionale assegnata alla parte civile, non essendo idonea a passare in giudicato ed essendo destinata a essere assorbita dalla liquidazione definitiva del danno, non è impugnabile per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.

    Il peculato richiede l'appropriazione del bene o del denaro nella disponibilità dell'agente per ragioni d'ufficio o servizio e la destinazione a finalità estranee a quelle istituzionali; la mera irregolarità contabile non è sufficiente.

  • art. 323-bis c.p.

    La Corte di appello ha concesso l'attenuante, rideterminando la pena per la residua condotta di peculato.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione della prova deve essere sorretta da motivazione logica; la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando questa sia adeguata e immune da vizi.

  • art. 2729 c.c.

    Il ricorso contestava l'uso di presunzioni per desumere l'appropriazione, ma la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la ricostruzione fondata sull'insieme degli elementi fattuali.

  • art. 240 c.p.

    La confisca del profitto è stata qualificata come confisca diretta, essendo provato il nesso causale tra il denaro dell'ente e il bene acquistato.

  • art. 322-ter c.p.

    La confisca ha riguardato il profitto del peculato, quantificato in 279 euro, corrispondente al denaro impiegato per l'acquisto del televisore.

  • art. 185 c.p.

    La restituzione del bene acquistato con il denaro appropriato non è stata ritenuta equivalente alla restituzione della somma e non ha eliminato il profitto confiscabile.

  • art. 2059 c.c.

    La censura relativa al danno non patrimoniale è stata assorbita dall'inammissibilità della doglianza sulla provvisionale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova del danno non è stata esaminata nel merito, poiché la provvisionale non è ricorribile per cassazione.

  • art. 538 c.p.p.

    La decisione sulla responsabilità civile e sulla provvisionale è stata valutata alla luce della natura non definitiva della provvisionale.

  • art. 539 c.p.p.

    La provvisionale assegnata in presenza di condanna generica al risarcimento non è suscettibile di passare in giudicato e non è impugnabile per cassazione.

  • art. 574 c.p.p.

    La doglianza relativa agli interessi civili non è stata accolta, anche in ragione della non ricorribilità per cassazione della provvisionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel peculato, la mera irregolarità contabile o procedurale nell'acquisto di un bene non integra il reato se non è dimostrata la destinazione esclusivamente privata ed estranea alle finalità istituzionali dell'ente.
  • La prova dell'appropriazione può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi indiziari concordanti, quali l'acquisto con strumenti finanziari nella disponibilità esclusiva dell'agente, il mancato inserimento del bene nella disponibilità dell'ente, l'omessa informazione agli organi dell'ente e la successiva ricomparsa del bene dopo l'emersione delle irregolarità.
  • Quando il denaro dell'ente viene immediatamente impiegato per acquistare un bene determinato, la confisca della somma può qualificarsi come confisca diretta del profitto se è provato il nesso causale tra il denaro proveniente dal reato e il bene acquistato.
  • La restituzione del bene acquistato con denaro appropriato non equivale alla restituzione della somma oggetto di appropriazione e, da sola, non elimina il profitto confiscabile.
  • La restituzione del bene non costituisce condotta riparatoria idonea a ridurre il profitto confiscabile quando non determina un incremento definitivo della sfera economica e giuridica della persona offesa equivalente alla reintegrazione patrimoniale dovuta.
  • La provvisionale assegnata alla parte civile in sede penale, essendo provvisoria e destinata a essere assorbita dalla liquidazione definitiva del danno, non è impugnabile con ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MateriePeculatoImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConfisca

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