Cassazione Penale, Sentenza n. 19900/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Perone aveva chiesto la liberazione anticipata relativa al semestre di detenzione dal 30/01/2013 al 29/07/2013. Tale istanza era stata rigettata in ragione del fatto che, durante un controllo in data 11/04/2013 alle ore 00:50, non avrebbe risposto quando la polizia aveva suonato al campanello dell'abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari, circostanza interpretata come mancato adeguamento al regime domiciliare e mancanza di piena collaborazione. Il ricorrente deduceva che il controllo era avvenuto al civico 58 (abitazione della figlia) e non al 58 bis (suo civico), che gli operanti avevano suonato al citofono anziché al campanello e che non era mai stato avviato un procedimento penale per inosservanza della permanenza domiciliare, per cui la ricostruzione del Tribunale sarebbe viziata e priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato adeguatamente le deduzioni difensive e che dall'annotazione di servizio risultasse indicato il civico n. 58, con la ripetuta bussata al campanello nella notte in questione; l'uso occasionale del termine "presumibile" nella motivazione non inficia la certezza della ricostruzione. Inoltre è stato valorizzato che, ai fini della liberazione anticipata durante gli arresti domiciliari, la mancata assicurazione della continua reperibilità nell'abitazione va considerata negativamente se non emergono altre condizioni di partecipazione a iniziative rieducative. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nei procedimenti per liberazione anticipata, il Tribunale valuta anche la concreta collaborazione del detenuto rispetto alle modalità di esecuzione della misura (es. reperibilità all'abitazione): la mancata disponibilità può costituire un elemento negativo anche se non è seguito un procedimento penale per inosservanza.
- Le annotazioni di servizio redatte dagli operanti costituiscono elemento probatorio rilevante; per contestarne la attendibilità il ricorrente deve fornire prove documentali o elementi certi che dimostrino l'errore (es. registrazioni, testimonianze, documenti ufficiali con indicazione dell'indirizzo).
- L'uso di espressioni come "presumibile" nella motivazione non determina automaticamente una carenza motivazionale se il quadro probatorio complessivo è coerente e sufficientemente dettagliato.
- L'assenza di un procedimento penale successivo non impedisce al giudice amministrativo/di sorveglianza di trarre conseguenze ai fini dell'esecuzione (valutazione dell'atteggiamento del detenuto rispetto alla misura).
- Chi intende impugnare accertamenti di fatto (es. luogo del controllo) dovrebbe produrre in primo grado tutte le prove disponibili sull'errore di indirizzo (esibizione dell'annotazione integrale, dichiarazioni della polizia, prova di civico diverso) per impedire che il giudice ritenga la ricostruzione degli operanti più attendibile.
- In caso di contestazione di fatti materiali, il ricorrente ha l'onere di allegare elementi che rendano più probabile l'ipotesi difensiva rispetto alla versione degli organi di controllo; omissioni probatorie rendono vulnerabile il ricorso.
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