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Sentenza

Sentenza n. 4840/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari dei seguenti atti: 1) la comunicazione, prot. n. 34895 datata 05.11.2024, del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del mancato superamento della verifica finale sostenuta dalla ricorrente in data 5 novembre 2024, ricevuta via p.e.c. in pari data; 2) il verbale n. 17 datato 05.11.2024 della Commissione esaminatrice; 3) il decreto del Vice-Capo Dipartimento, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 39601 del 12.12.2024, di approvazione della graduatoria finale degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo segretari del “Co.A 2021 – sessione ordinaria”, unitamente alla relativa graduatoria; 3) il verbale della Commissione esaminatrice n. 33 del 12.12.2024; 4) il decreto prot. n. 1377 del 12.01.2024 del Vice Capo Dipartimento, Direttore centrale per le Autonomie, avente a oggetto il Regolamento didattico del corso-concorso; 5) il verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 23.05.2024, relativamente ai criteri di valutazione e alle modalità di svolgimento della verifica finale; 6) ove occorra, le disposizioni del Vice Capo Dipartimento, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 29058 del 20.09.2024, relative allo svolgimento in video-conferenza della verifica finale del “Co.A 2021”; 7) la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali dell’11.12.2024, in parte qua; 8) per quanto possa occorre, il bando “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione – edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque Segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali”; 9) gli atti presupposti e consequenziali ai suddetti atti, ivi compresi, ove occorra, il decreto del Vice Capo Dipartimento, Direttore centrale per le Autonomie, del 23.12.2024 di iscrizione all’albo nella fascia professionale “C” di 429 vincitori del concorso, unitamente all’allegato elenco; con riserva di successiva domanda risarcitoria;

Giustizia amministrativa202500049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria finale del corso-concorso per mancato superamento della verifica finale, con attribuzione dei punteggi di 6/30 per la tesi e 7/30 per il colloquio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, ammessa al corso-concorso Co.A 2021 dopo aver superato le prove selettive, scritte e orali, aveva frequentato il corso, superato la verifica intermedia e completato il tirocinio. Alla verifica finale del 5 novembre 2024 riceveva il punteggio di 6 per la tesi e di 7 per il colloquio, per un totale di 13/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30, con conseguente esclusione dalla graduatoria degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo. Ha dedotto, in via principale, la violazione della disciplina sui concorsi, dell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici, del bando e del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà. In via subordinata ha contestato le modalità e i criteri di valutazione della prova finale, sostenendo che la Commissione avesse illegittimamente valutato la tesi scritta e applicato criteri non adeguatamente esplicitati. Ha inoltre proposto istanza di accesso documentale ex art. 116 c.p.a., chiedendo anche le tesi e i verbali relativi agli altri corsisti. Il TAR ha ritenuto infondate le censure principali: il mancato superamento del corso-concorso preclude l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo; il regolamento didattico non contrasta con il bando né con la normativa richiamata; il protocollo sui concorsi e le FAQ non costituiscono parametri idonei a fondare l’illegittimità dedotta. Ha invece ritenuto fondate le censure concernenti la motivazione dei giudizi sulla tesi e sul colloquio. La Commissione aveva adottato una pluralità di criteri valutativi, ma il verbale finale si era limitato ad attribuire voti numerici senza indicare quali specifiche carenze avessero determinato i punteggi insufficienti. La ricorrente ha inoltre evidenziato l’ambiguità della domanda sulle “inconferibilità degli amministratori locali”.

La decisione

Il TAR ha dichiarato non accoglibile l’istanza di accesso, ritenendola esplorativa e diretta a un controllo generalizzato sull’azione amministrativa. L’Amministrazione aveva già messo a disposizione la documentazione di interesse; non è stato riconosciuto un interesse concreto all’ostensione delle tesi degli altri candidati e dei verbali relativi alla loro valutazione, anche perché il confronto tra elaborati non avrebbe consentito al giudice di sostituirsi alla Commissione nelle valutazioni tecniche. Nel merito, il TAR ha respinto le censure principali e quelle relative alla chiarezza dell’art. 9 del regolamento, alla ripartizione dei punteggi tra tesi e colloquio e alla legittimità dei criteri stabiliti dalla Commissione. Ha tuttavia accolto le censure relative al difetto di motivazione dei giudizi finali. Pur riconoscendo che, ordinariamente, il voto numerico può essere sufficiente nelle prove concorsuali, il Collegio ha ritenuto che, nel caso di un corso-concorso avente natura anche didattico-formativa, la valutazione di inidoneità dovesse essere personalizzata e riferita ai molteplici criteri previamente stabiliti. I voti di 5 per la tesi e di 7 per il colloquio non consentivano di comprendere quali carenze fossero state riscontrate nella chiarezza espositiva, nella correttezza giuridica, nella conoscenza degli argomenti, nell’approfondimento, nella capacità di prospettare soluzioni o nei collegamenti interdisciplinari. È stato quindi annullato, limitatamente alla posizione della ricorrente, il decreto di approvazione della graduatoria finale, la graduatoria e gli atti valutativi presupposti. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi sottoponendo la ricorrente a una nuova prova orale davanti a una Commissione in diversa composizione, consentendo la discussione della medesima tesi e la risposta a una nuova domanda sorteggiata. Spese compensate per la novità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 825, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il Ministero dell'Interno è autorizzato, in relazione al concorso, ad iscrivere all’Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso selettivo di formazione.

    Il mancato superamento del corso-concorso impedisce il conseguimento dell’abilitazione e l’iscrizione all’Albo dei segretari comunali.

  • art. 9 del Regolamento didattico approvato con decreto prot. n. 1377 del 12 gennaio 2024

    La verifica finale dell’apprendimento consiste nella discussione di una tesi dinanzi alla commissione esaminatrice ed in un colloquio sul programma didattico.

    La prova finale è una prova orale articolata nella discussione della tesi e nel colloquio sul programma didattico; la discussione può comprendere anche la valutazione dell’elaborato scritto oggetto della discussione.

  • art. 10 del Regolamento didattico approvato con decreto prot. n. 1377 del 12 gennaio 2024

    La valutazione della discussione della tesi finale è espressa in trentesimi e concorre fino ad un massimo di dieci trentesimi; la valutazione ottenuta nel colloquio sul programma didattico concorre fino ad un massimo di venti trentesimi; per il conseguimento dell’idoneità la valutazione finale non deve essere inferiore a ventuno trentesimi.

    La diversa ponderazione tra tesi e colloquio costituisce una scelta metodologica della Commissione, non sindacabile in assenza di profili di arbitrarietà o manifesta irragionevolezza.

  • art. 116 c.p.a.

    L’istanza di accesso proposta nel giudizio è stata respinta perché esplorativa, priva di un interesse concreto all’ostensione dei documenti relativi agli altri candidati e diretta a un controllo generalizzato sull’azione amministrativa.

  • art. 22 l. 241/1990

    L’accesso documentale richiede un interesse concreto e attuale; non può essere utilizzato per ottenere indistintamente un numero cospicuo di documenti o per sollecitare un controllo generalizzato sull’operato amministrativo.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. n. 79/2013

    La disciplina richiamata conferma che soltanto gli allievi che superano l’esame finale del corso-concorso possono essere assegnati alle amministrazioni di destinazione.

  • art. 17, comma 78, l. 15 maggio 1997, n. 127

    La censura fondata direttamente su tale disposizione non è stata esaminata perché la norma risulta abrogata dal d.lgs. n. 267/2000.

Massime di principio

  • Quando una Commissione di un corso-concorso adotta una pluralità di criteri per valutare la prova finale, il solo voto numerico non è sufficiente a motivare un giudizio di inidoneità se non consente di comprendere quali specifiche carenze, rispetto ai criteri predeterminati, abbiano determinato l’esito negativo.
  • Nella valutazione finale di un corso-concorso con significativa componente didattico-formativa, la motivazione del giudizio di inidoneità deve essere personalizzata, ancorché sintetica, e riferita al percorso formativo e ai criteri concretamente applicati; la regola della sufficienza del voto numerico propria delle ordinarie prove concorsuali non opera automaticamente con la medesima ampiezza.
  • L’amministrazione che annulla o rinnova una valutazione finale viziata da motivazione insufficiente deve consentire una nuova prova davanti a una Commissione in diversa composizione, senza alterare illegittimamente l’oggetto della prova già sostenuta e fermo restando l’esito della riedizione del potere.
  • L’accesso documentale non può essere utilizzato per acquisire un numero indeterminato o cospicuo di documenti relativi ad altri candidati quando l’ostensione non sia funzionale a un interesse concreto e attuale e miri, in sostanza, a un controllo generalizzato sull’attività della Commissione.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle della Commissione esaminatrice; può tuttavia verificare dall’esterno la ragionevolezza, la coerenza e l’adeguatezza della valutazione, controllo che presuppone una motivazione idonea a rendere percepibili i criteri concretamente applicati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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