Tribunale, Sentenza T-354/24
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2025. — Mowi Poland S.A. contro Commissione europea. — Sanità – Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Regolamento (CE) n. 853/2004 – Punto 3, lettera e), dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/1141 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire – Ricevibilità – Nozione di “prodotto congelato” – Mancata consultazione dell’EFSA – Articolo 13 del regolamento n. 853/2004. — Causa T-354/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto il ricorso di Mowi Poland contro il regolamento delegato 2024/1141 nella parte in cui introduce un limite di 96 ore per il mantenimento dei prodotti ittici alla temperatura necessaria per il taglio o la sfilettatura. Dopo aver riconosciuto la ricevibilità del ricorso, il Tribunale ha ritenuto che la misura fosse idonea a incidere direttamente sulla posizione giuridica della ricorrente e che la Commissione dovesse consultare l'EFSA. L'omessa consultazione ha condotto all'annullamento della disposizione impugnata e alla condanna della Commissione alle spese.
Annullamento della norma delegata che introduce un limite di 96 ore per mantenere i prodotti ittici alla temperatura necessaria per il "stiffening" prima del taglio, per mancata consultazione dell'EFSA ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 853/2004.
La questione giuridica
Nel ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, il Tribunale ha esaminato: 1) l'ammissibilità del ricorso, in particolare la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire della ricorrente contro un atto regolamentare non attuativo; 2) sul merito, se la Commissione fosse tenuta a consultare l'EFSA prima di adottare la disposizione contestata ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 853/2004; 3) se la disposizione introducesse obblighi nuovi, in particolare un limite temporale di 96 ore, incidendo sulla situazione giuridica della ricorrente.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che la disposizione della regolamentazione delegata che consente il mantenimento temporaneo dei prodotti ittici alla temperatura richiesta dal "stiffening" e vieta lo stoccaggio e il trasporto a tale temperatura introduce un obbligo nuovo e diretto per gli operatori, sicché il ricorso è ammissibile; inoltre, poiché la misura incide su una materia che può avere un impatto significativo sulla salute pubblica, la Commissione era tenuta a consultare l'EFSA ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 853/2004. Il mancato svolgimento di tale consultazione comporta l'illegittimità della disposizione e ne determina l'annullamento, senza necessità di esaminare gli altri motivi.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 290 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Regolamento (CE) n. 852/2004
- Regolamento (CE) n. 853/2004
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 853/2004
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 853/2004
- Allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004
- Regolamento delegato (UE) 2024/1141
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 852/2004
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 852/2004
- Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002
Annullamento della disposizione sullo "stiffening" dei prodotti ittici
Il Tribunale dell'Unione europea, Sezione sesta, si pronuncia in un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da un operatore del settore ittico contro una disposizione del regolamento delegato (UE) 2024/1141 che disciplina le condizioni di temperatura per il taglio di prodotti ittici, in particolare del salmone affumicato sottoposto alla tecnica di "stiffening".
Fatti e contesto normativo
La ricorrente, Mowi Poland S.A., opera nella lavorazione del salmone affumicato e, per il taglio, utilizza la tecnica di raffreddamento temporaneo del prodotto a temperature comprese tra –7 °C e –14 °C. La disposizione contestata, inserita nell'allegato del regolamento delegato 2024/1141, modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, prevedendo che i prodotti ittici freschi, scongelati non trasformati o trasformati possano essere mantenuti alla temperatura tecnicamente necessaria per il taglio per il tempo più breve possibile e comunque non oltre 96 ore; analoga regola è prevista per i prodotti ittici congelati che devono essere portati a una temperatura superiore a –18 °C per consentire il taglio meccanico.
Il Tribunale richiama il quadro generale della legislazione alimentare: regolamento (CE) n. 178/2002 sui principi generali del diritto alimentare e sull'EFSA, regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e regolamento (CE) n. 853/2004 sulle norme specifiche per gli alimenti di origine animale. Quest'ultimo impone agli operatori di rispettare le disposizioni degli allegati II e III, tra cui quelle applicabili ai prodotti ittici.
Ricevibilità: legittimazione ad agire e interesse ad agire
Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità, la Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, contestava la legittimazione della ricorrente e il suo interesse ad agire. Il Tribunale osserva innanzitutto che il regolamento delegato 2024/1141 non è un atto legislativo, ha portata generale e integra quindi un atto regolamentare ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Inoltre, la disposizione impugnata non richiede misure di attuazione.
Quanto alla diretta incidenza, il Tribunale ritiene che la norma imponga obblighi nuovi: il limite di 96 ore non era previsto come tale dalla disciplina precedente e la disposizione vieta espressamente lo stoccaggio e il trasporto alla temperatura richiesta dallo "stiffening". Il Tribunale respinge la tesi della Commissione secondo cui il limite sarebbe già implicito nel quadro previgente o meramente chiarificatore. Viene anche escluso che il salmone affumicato sottoposto a "stiffening" fosse già necessariamente qualificabile come "prodotto congelato" ai fini della disciplina precedente. Ne consegue che la ricorrente è direttamente interessata.
Quanto all'interesse ad agire, il Tribunale rileva che l'annullamento della disposizione le procurerebbe un vantaggio concreto, poiché la libererebbe dall'obbligo di conformarsi ai requisiti imposti dalla norma annullata. Il ricorso è quindi dichiarato ricevibile.
Merito: obbligo di consultare l'EFSA
Sul merito, il Tribunale esamina prioritariamente il quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'articolo 13 del regolamento n. 853/2004, che impone alla Commissione di consultare l'EFSA su qualsiasi materia rientrante nell'ambito del regolamento e che possa avere un impatto significativo sulla salute pubblica.
Il Tribunale osserva che l'introduzione di un limite temporale di 96 ore per il mantenimento dei prodotti ittici alla temperatura necessaria al taglio implica valutazioni scientifiche sulla durata oltre la quale tale temperatura può incidere sulla sicurezza alimentare. Dalle premesse del regolamento delegato e dalle difese della Commissione emerge che la norma è stata adottata per chiarire ambiguità del quadro precedente e per prevenire abusi nell'uso della tecnica di "stiffening" come pretesto per conservare i prodotti a temperature non conformi. La stessa Commissione aveva sostenuto che un mantenimento prolungato a tale temperatura può danneggiare la qualità del prodotto e incidere sulla salute dei consumatori.
Il Tribunale considera dunque che la materia possa avere un impatto significativo sulla salute pubblica e che, perciò, la Commissione fosse tenuta a consultare l'EFSA. Rileva inoltre che nessuna base scientifica della scelta normativa emerge dal regolamento delegato o dalla sua relazione illustrativa, mentre l'eventuale successivo scambio di lettere con EFSA, avvenuto dopo l'adozione dell'atto, è irrilevante ai fini della sua legittimità.
Ragionamento sulla significatività dell'impatto sanitario
Il Tribunale valorizza anche le argomentazioni della Commissione, secondo cui l'interpretazione difesa dalla ricorrente potrebbe portare a situazioni pericolose per la salute dei consumatori, ad esempio consentendo la commercializzazione di prodotti non realmente congelati o sottoposti a scongelamenti multipli. Da ciò desume che la questione non riguarda solo la qualità del prodotto, ma anche la tutela della salute pubblica in senso proprio e in misura significativa.
Decisione e spese
Accolto il quarto motivo, il Tribunale annulla il punto 3, lettera e), dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/1141. Non esamina gli altri motivi di ricorso. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente; la Repubblica francese, intervenuta in sostegno della Commissione, sopporta le proprie spese.
Principio affermato
Una disposizione del diritto alimentare che introduce, per i prodotti ittici, un limite temporale espresso per il mantenimento a una temperatura tecnicamente necessaria alla lavorazione e vieta lo stoccaggio e il trasporto a tale temperatura costituisce un obbligo nuovo e direttamente lesivo per gli operatori. Se tale misura può incidere in modo significativo sulla salute pubblica, la Commissione deve consultare l'EFSA ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 853/2004; in mancanza, la disposizione è illegittima e va annullata.
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