Sentenza del 22/02/2016 n. 1017 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E ASSISTENZIALI - Organismo di diritto pubblico - Esenzione - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione IVA alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a soggetti svantaggiati. La società sosteneva, o comunque veniva riconosciuta, come organismo di diritto pubblico poiché dotata di personalità giuridica, sottoposta a dominanza pubblica e istituita per soddisfare interessi pubblici. In tale veste, le prestazioni rese rientravano nell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, del d.P.R. 633/1972.
La decisione
La contestazione è stata respinta e l'esenzione IVA è stata riconosciuta. È stato ritenuto decisivo che la società, pur avendo forma privatistica di società a responsabilità limitata, possedesse i requisiti sostanziali dell'organismo di diritto pubblico: personalità giuridica, controllo o influenza pubblica dominante e finalità di soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rivolte a soggetti svantaggiati sono pertanto risultate esenti da IVA.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da altri enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.
L'esenzione IVA opera quando le prestazioni socio-sanitarie sono rese da un soggetto qualificabile come organismo di diritto pubblico o comunque rientrante tra gli enti indicati dalla norma. La qualificazione dipende dalla sostanza dell'organizzazione e delle sue finalità, non esclusivamente dalla forma societaria adottata.
Nozione di organismo di diritto pubblico
Un soggetto può essere considerato organismo di diritto pubblico quando possiede personalità giuridica, è sottoposto a dominanza o influenza pubblica ed è stato istituito per soddisfare bisogni di interesse generale non aventi carattere esclusivamente commerciale o industriale.
Massime di principio
- La forma privatistica, come quella di una società a responsabilità limitata, non esclude di per sé la qualificazione come organismo di diritto pubblico: occorre verificare concretamente proprietà, controllo, finalità e modalità di operare.
- Per applicare l'esenzione IVA alle prestazioni socio-sanitarie è necessario verificare sia la natura dei destinatari svantaggiati sia la riconducibilità del prestatore a un organismo o ente tra quelli individuati dall'art. 10, comma 1, del d.P.R. 633/1972.
- La partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici, unita alla gestione di servizi destinati al soddisfacimento di bisogni sociali, costituisce un forte indice della natura pubblicistica dell'organismo.
- In situazioni analoghe, l'analisi deve concentrarsi sulla realtà sostanziale del soggetto e sulla finalità pubblica del servizio, non soltanto sulla denominazione o sul modello societario utilizzato.
- L'esenzione deve essere applicata alle prestazioni effettivamente socio-sanitarie o assistenziali rivolte alle categorie protette previste dalla norma; non si estende automaticamente a ogni attività svolta dall'organismo.
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