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Ordinanza

Ordinanza n. 962/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, • del provvedimento emesso dalla Prefettura di Caserta avente n. -OMISSIS-(notificato il 12.01.2026), con il quale è stata rigettata l’istanza di revoca ed è stato confermato il decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti adottato nei confronti del -OMISSIS-con provvedimento del 28.06.2017 (ALL. 1); • nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi comprese le note istruttorie trasmesse dalla Questura di Caserta alla Prefettura e richiamate nel provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202601671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca e conferma del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio notificato il 12 gennaio 2026 con cui è stata respinta l’istanza di revoca ed è stato confermato il precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato nel 2017. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e le note istruttorie della Questura richiamate nel provvedimento. Dal testo dell’ordinanza non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 55 c.p.a. La valutazione cautelare è stata fondata sulla gravità dei fatti contestati al ricorrente, benché risalenti nel tempo, ritenuti idonei a giustificare la conferma del divieto di detenzione delle armi. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse alla sicurezza pubblica rispetto al danno prospettato dal ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata per l’insussistenza dei relativi presupposti, anche in ragione del prevalente interesse alla sicurezza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la gravità dei fatti contestati al destinatario di un divieto di detenzione di armi può giustificare la conferma del divieto anche quando i fatti siano risalenti, qualora risultino ancora rilevanti nella valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’esigenza di tutela della sicurezza pubblica può prevalere sul danno individuale prospettato dal destinatario del divieto di detenzione di armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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