Cassazione Penale, Sentenza n. 27931/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale sulla confisca del 41,82% del capitale sociale di una società. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal legale rappresentante della società, ritenendo che la legittimazione a impugnare spettasse solo ai soci titolari delle quote. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge: la società avrebbe avuto un interesse concreto e attuale a impugnare perché la confisca avrebbe prodotto un danno d'immagine, avrebbe impedito atti di straordinaria amministrazione che richiedevano una maggioranza del 90% del capitale sociale e avrebbe inciso sul patrimonio sociale sino a impedirne l'operatività. Con il secondo motivo ha dedotto manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per l'omessa individuazione delle quote sociali oggetto di confisca: se solo i soci fossero legittimati, la mancata identificazione dei titolari delle quote avrebbe reso impossibile comprendere chi fosse il soggetto legittimato a proporre appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento secondo cui, in caso di confisca di quote sociali, la legittimazione a impugnare spetta ai soci titolari delle partecipazioni e non alla società, anche se il provvedimento incide sul capitale sociale. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, poiché la Corte d'appello aveva osservato che nessun socio aveva impugnato il provvedimento, disinteressandosi sin dal sequestro, e tale argomento non era stato specificamente contestato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato come base formale dell'enunciazione dei motivi di ricorso
art. 20 dell'atto costitutivo
invocato dal ricorrente per sostenere che gli atti di straordinaria amministrazione richiedevano una maggioranza del 90% del capitale sociale
artt. 45 e seguenti d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamati per affermare che la confisca di prevenzione è destinata a sfociare nell'assegnazione definitiva allo Stato dei beni oggetto del provvedimento ablativo
art. 23, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamato in relazione alla legittimazione a costituirsi in giudizio e a proporre impugnazione nelle misure di prevenzione patrimoniali
art. 616 cod. proc. pen.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di confisca di quote sociali, la legittimazione a proporre impugnazione spetta ai soci titolari delle partecipazioni, poiché la quota è un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale e la società, come tale, non ne è titolare.
- L'interesse della società a evitare effetti indiretti della confisca sul proprio patrimonio o sulla propria operatività non basta a fondarne la legittimazione ad impugnare, se la titolarità giuridica delle quote appartiene ai soci.
- La mancata individuazione nominativa dei titolari delle quote confiscate non determina di per sé l'accoglibilità del ricorso quando risulti, sulla base del provvedimento impugnato, che nessun socio abbia comunque proposto impugnazione e tale dato non sia specificamente confutato.
- Nelle misure di prevenzione patrimoniali, la confisca delle quote sociali va distinta dal patrimonio della società: la misura colpisce le partecipazioni dei soci e non attribuisce alla persona giuridica un autonomo potere di impugnazione solo perché il provvedimento incide indirettamente sulla sua capacità operativa.
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