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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20187/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'ERSU contestava l'esecuzione forzata promossa da SAR Costruzioni per canoni locatizi 2012, opponendosi all'espropriazione presso terzi. In cassazione ha dedotto sette motivi: tra i principali, la violazione e falsa applicazione di norme concernenti la natura esecutiva del contratto di locazione (art. 474 c.p.c.) nonché l'errore nel non aver valutato l'inadempimento del locatore (difetti statici e rischio sismico dell'immobile) e la conseguente impossibilità della prestazione o risoluzione del contratto; l'errata qualificazione dei vizi come conoscibili all'atto della stipula; l'omessa valutazione delle richieste istruttorie; il rigetto delle domande riconvenzionali per risoluzione per inadempimento; e la contestazione della condanna alle spese di lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il controricorso della SAR (notificato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c.). Sul merito procedurale ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per la mancata partecipazione del terzo pignorato (Monte dei Paschi di Siena), considerato dalla giurisprudenza di legittimità litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione relativi ad espropriazioni presso terzi. Per tale vizio il contraddittorio non è stato integro: la sentenza impugnata è stata cassata ai sensi dell'art. 383, terzo comma c.p.c., e rinviata al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, che dovrà riassumere il giudizio assicurando il pieno contraddittorio e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Di conseguenza la Corte non si è pronunciata nel merito sui profili sostanziali (vizi statici, inadempimento del locatore, ecc.) a causa della pregiudiziale nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

    Principio applicato per disporre la cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio quando il giudizio è stato celebrato senza il pieno contraddittorio a causa della mancata partecipazione di un litisconsorte necessario.

  • art. 354 cod. proc. civ.

    Riferimento alla conseguenza della nullità processuale per la mancanza del contraddittorio; insieme all'art. 383 comporta l'annullamento della pronuncia per difetto di litisconsorte necessario.

  • art. 370 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per valutare la tardività del controricorso: la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della resistente essendo stato notificato oltre il termine previsto.

  • artt. 543 e ss. cod. proc. civ.

    Ambito normativo richiamato per i giudizi di espropriazione presso terzi; la Corte, coerentemente con la giurisprudenza, ha ritenuto che nei procedimenti di opposizione a tali espropriazioni il terzo pignorato è litisconsorte necessario.

  • art. 23, comma 8‑bis, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 176/2020

    Consente la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; la causa è stata decisa in tale modalità con deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero, conformemente alla norma.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione relativi ad espropriazioni presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario: la sua mancata partecipazione rende nullo il contraddittorio e determina la cassazione della decisione con rinvio.
  • La nullità per difetto di contraddittorio può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado e anche per la prima volta in sede di legittimità; questa rilevanza pregiudiziale può impedire la decisione sui profili sostanziali della controversia.
  • Il controricorso deve essere notificato nei termini previsti dall'art. 370 c.p.c.; la tardività comporta l'inammissibilità del mezzo difensivo.
  • Quando si contesta l'esecuzione presso terzi, le parti devono attivarsi per chiamare in causa il terzo pignorato o per verificare che sia stato regolarmente evocato, al fine di assicurare un contraddittorio pieno e validare le decisioni di merito.
  • Se la sentenza è cassata per difetto di contraddittorio, il giudice di rinvio dovrà riassumere il processo e potrà (e dovrà) decidere anche sulle spese di giudizio maturate in sede di legittimità.

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