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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30338/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere a carico di Zingale Antonino per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria (per operazioni dolose), autoriciclaggio e concorso in condotte distrattive post-fallimentari. L'accusa sostiene che Zingale, con altri (fra cui Zingale Silvestro e Messina Antonio), abbia contribuito a sviare commesse e lavori in subappalto dalla Catania Impianti verso società riconducibili agli indagati (Tele.Net, A.F. Impianti ecc.), spogliando la Catania Impianti e producendo effetti distrattivi sul fallimento della Dosian; inoltre si contesta l'autoriciclaggio tramite interposizioni societarie e l'aggravante di aver agevolato il clan mafioso Pillera-Puntina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame adeguata e congrua: i giudici hanno ricostruito un programma criminoso plurimo e coordinato finalizzato allo svuotamento della Catania Impianti, che ha avuto riflessi distrattivi anche sull'attivo fallimentare della Dosian. La Corte ha confermato la configurabilità, sulla base degli elementi raccolti, sia della bancarotta per operazioni dolose (anche attraverso omissioni sistematiche degli obblighi tributari) sia della bancarotta distrattiva post-fallimentare connessa all'effetto distrattivo sul fallimento Dosian; ha ritenuto provata la sussistenza di indizi di autoriciclaggio e dell'aggravante mafiosa sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore e della documentazione; ha inoltre giudicato fondate le esigenze cautelari e la persistenza del pericolo di reiterazione. Le censure del ricorrente relative a travisamento di fatto, valutazione delle intercettazioni, tardività o inattendibilità delle dichiarazioni, e alla presunta mancanza del requisito soggettivo sono state ritenute infondate o non deducibili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione e agli strumenti impugnatori; la Corte ha valutato la congruità della motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Rilevata l'aggravante per avere agevolato l'attività di un clan mafioso (Pillera-Puntina); la Corte ha ritenuto sufficienti gli indizi che collegano le società e le condotte al clan

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamata nella ricostruzione della bancarotta post-fallimentare; utilizzata per inquadrare la condotta distrattiva post-fallimentare

  • art. 219 legge fallimentare

    Riferimento normativo collegato alle fattispecie di bancarotta e agli effetti sul patrimonio fallimentare

  • art. 223 legge fallimentare

    Fondamentale per la qualificazione della bancarotta per operazioni dolose; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di pluralità di atti e finalità dolosa

  • art. 648-ter, comma 1 cod. pen.

    Norma sul riciclaggio/autoriciclaggio; la Corte ha condiviso la ricostruzione che individua l'operazione di dissimulazione dei proventi come idonea a integrare il reato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sulle esigenze cautelari e sulla loro motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa ai motivi di riesame e valutazione dell'istruttoria; implicata nelle censure su valutazione di merito

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi relativi alla motivazione del provvedimento cautelare

  • art. 326 e 329 d.lgs. n. 14 del 2019

    Richiamati nella discussione sulla responsabilità degli amministratori e sui profili di reato proprio

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento nelle censure sulla motivazione e sulle esigenze cautelari

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai vizi processuali denunciati sulle prove e sulle dichiarazioni dei collaboratori

  • art. 16-quater legge n. 82/1991

    Norma che disciplina la utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto ammissibili le precisazioni ritenute integrazioni di precedenti dichiarazioni

  • art. 111 Cost.

    Richiamata in relazione al diritto alla motivazione adeguata delle misure cautelari

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro misure cautelari personali il sindacato è limitato: non si rivedono fatti e valutazioni probatorie di merito ma si controlla la congruità e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato
  • La distinzione tra bancarotta distrattiva e bancarotta per operazioni dolose è cruciale: lo sviamento ripetuto e coordinato di commesse può non costituire singolarmente una distrazione ma, valutato sistematicamente, può integrare operazioni dolose idonee a causare il dissesto
  • Per integrare una bancarotta per operazioni dolose non è necessario che tutte le condotte siano poste in essere quando l'imputato riveste formalmente la carica: è rilevante il progetto criminoso unitario e le operazioni antecedenti che lo hanno avviato
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono utilizzabili se le successive precisazioni costituiscono integrazioni chiarificatrici di fatti già denunciati nei termini di legge; contestarne l'attendibilità richiede censure di merito concrete e non generiche
  • Per contestare l'aggravante per agevolazione mafiosa occorre dimostrare l'elemento intenzionale e il collegamento operativo con il sodalizio; però indizi convergenti (dichiarazioni, documentazione societaria e modalità di gestione) possono ritenersi sufficienti in sede cautelare
  • Quando si contesta la mancanza del dolo o il travisamento delle intercettazioni, in Cassazione è spesso necessario dimostrare specifici profili di illogicità o violazioni di diritto, poiché la rivalutazione delle risultanze spetta ai giudici di merito
  • Nelle difese cautelari è determinante produrre elementi nuovi e specifici che implichino un errore giuridico o logico nel provvedimento: semplici argomentazioni di fatto o valutazioni alternative raramente bastano in sede di legittimità

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