Sentenza n. 1324/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2661/2024 del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 2661/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2661 del 14 maggio 2024 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 2.500,00, oltre accessori. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione il 5 dicembre 2024 ed era passato in giudicato, come attestato il 13 novembre 2025. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia e, pur ritualmente intimato, non si era costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di adempiere mediante il pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'azione: il passaggio in giudicato del titolo, la rituale notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente o funzionario qualificato, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il commissario non avrà diritto a compenso, poiché l'incarico è conferito a un dirigente del Ministero resistente e rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie e nominando, se occorre, un commissario ad acta.
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza, esperibile per ottenere l'attuazione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato presupposto quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
È richiamato dal titolo esecutivo per la determinazione degli accessori sulle somme riconosciute alla ricorrente.
art. 22 l. 724/1994
È richiamato dalla sentenza presupposta insieme all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per gli accessori dovuti sulle somme oggetto di condanna.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996 e l'Amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, l'incarico non dà luogo a un compenso autonomo, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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