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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17017/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata e lesioni aggravate ottenuta con rito abbreviato; deduce (1) travisamento e violazione di legge rispetto all'applicazione delle attenuanti, sostenendo che la Corte avrebbe omesso di applicare correttamente l'art. 63, comma 2 c.p. per ottenere la duplice riduzione della pena (e non l'art. 67); (2) violazione di legge e omessa motivazione nel rigetto delle pene sostitutive (semilibertà e detenzione domiciliare), rilevando che l'imputato aveva un domicilio idoneo (era già ristretto agli arresti domiciliari presso abitazione in Napoli) e che ciò dimostrerebbe la sua capacità di rispettare prescrizioni non custodiali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la determinazione della pena secondo il criterio di cui all'art. 63, comma 2 c.p., illustrando il calcolo: pena base per la rapina aggravata anni 7 ed €3.000 di multa; riduzione per l'attenuante comune (art. 62 n. 6) a anni 5 e mesi 3 ed €2.400; ulteriore riduzione per le attenuanti generiche a anni 4 e mesi 8 ed €2.000, con successivo aumento per continuazione e riduzione per il rito abbreviato, il tutto adeguatamente motivato. Quanto alle pene sostitutive, la Cassazione ha confermato che la Corte territoriale ha valutato non solo l'assenza di ostativi formali (art. 4‑bis) ma, in concreto, le circostanze oggettive e soggettive (contatti con ambienti criminali, tendenza a delinquere nonostante misure cautelari) che giustificano il diniego delle misure alternative per il rischio di recidiva. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Riconosciuta come attenuante comune; applicata in sequenza con altre attenuanti facendo seguire la riduzione sul risultato precedente (effetto comune).

  • art. 63, comma 2 cod. pen.

    Interpretato nel senso che, quando concorrono più circostanze attenuanti ad effetto comune, la diminuzione si opera successivamente sulla quantità di pena risultante dalla diminuzione precedente (applicazione sequenziale e non sommatoria).

  • art. 67 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'errore di interpretazione lamentato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la doglianza verteva invece sull'art. 63, comma 2, e che non vi è stata omissione nella valutazione.

  • art. 4‑bis L. n. 354/1975

    Richiama l'elenco di reati ostativi rispetto ad alcune benefici carcerari; la Corte osserva che l'appartenenza ad un reato elencato non determina automaticamente l'impossibilità di valutare le pene sostitutive, ma è elemento rilevante nel giudizio di merito.

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Norma di riferimento per l'ammissibilità delle pene sostitutive; il giudice di merito deve valutare concretamente l'idoneità della misura alternativa e può negarla se emergono ragioni di pericolo di recidiva o inefficacia preventiva.

  • art. 59, lettera d) L. n. 689/1981

    Citata nel dibattito sull'ammissibilità: il riferimento non comporta automatismo ostativo; occorre valutazione individuale e motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    Usato per valutare criteri di pericolosità e la compatibilità di pene sostitutive, valorizzando circostanze oggettive e soggettive (modalità della condotta, contatti con ambienti criminali, recidiva).

  • art. 628, comma 3 (n.1, 3‑bis) cod. pen.

    Norma che disciplina la rapina aggravata; richiamata per identificare il reato contestato e il suo inserimento fra i reati rilevanti ai fini dell'art. 4‑bis.

Massime di principio

  • Quando concorrono più circostanze attenuanti ad effetto comune ai sensi dell'art. 63, comma 2 c.p., la riduzione della pena si applica in modo sequenziale: la seconda riduzione opera sulla pena già diminuita dalla prima, non in maniera cumulativa semplice.
  • Il giudice può riconoscere attenuanti in misura non massima purché motivi adeguatamente la valutazione sull'entità della diminuzione; l'accertamento delle circostanze attenuanti è soggetto a libero apprezzamento motivato del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizi di legittimità.
  • Il semplice fatto di avere un domicilio idoneo o essere già sottoposti ad arresti domiciliari non impone automaticamente la concessione di pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare): il giudice deve valutare il rischio di recidiva e l'effettiva idoneità della misura alternativa, anche alla luce delle modalità della condotta e dei rapporti con ambienti criminali.
  • La presenza del reato nell'elenco di cui all'art. 4‑bis è elemento rilevante ma non necessariamente produce un 'automatismo' di esclusione delle misure sostitutive; resta obbligatoria una valutazione concreta e motivata sul caso specifico.
  • Le decisioni sul diniego di pene sostitutive devono fondarsi su criteri previsti dall'art. 133 c.p. (circostanze personali e di fatto) e su una motivazione che colleghi tali circostanze al rischio concreto che la misura alternativa risulti inefficace.

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