Cassazione Civile, Ordinanza n. 25675/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla rettifica della rendita catastale di immobili del vecchio polo fieristico di Roma, per i quali la società aveva presentato DOCFA con categoria E/9, mentre l'Ufficio aveva attribuito la categoria D/8. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di motivazione dell'atto, ma la decisione era stata riformata in appello. In un precedente giudizio di legittimità, la Cassazione aveva cassato con rinvio rilevando che, a fronte di specifica contestazione, il giudice di merito aveva illegittimamente presunto la validità della delega di firma del sottoscrittore dell'avviso, richiedendo il riesame. Nel giudizio di rinvio la CTR ha invece ritenuto legittimo e adeguatamente motivato l'avviso. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e delle norme sul rinvio, perché il giudice del rinvio non si sarebbe conformato al principio di diritto sul difetto di sottoscrizione e sulla necessità della prova della delega di firma; (2) violazione delle norme sulla validità della sottoscrizione dell'atto, per mancanza di delega del direttore dell'ufficio; (3) violazione dello Statuto del contribuente per difetto di motivazione, non essendo indicate le ragioni concrete della diversa classificazione catastale; (4) ultrapetizione, perché la decisione avrebbe confermato l'atto sulla base di una disciplina normativa diversa da quella posta a fondamento dell'avviso; (5) erronea applicazione delle norme catastali, sostenendo che il complesso fieristico non rientrasse nella categoria D/8 e che la disciplina richiamata non fosse pertinente; (6) omesso esame di un fatto decisivo, ossia lo stato collabente e inutilizzabile dell'immobile, rilevante ai fini della rendita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse uniformato al principio di diritto già fissato in sede rescindente. In particolare, la CTR aveva affermato in modo non corretto che gli atti provenienti dall'amministrazione fossero comunque validi e aveva trascurato che, in caso di contestazione della sottoscrizione, l'Amministrazione deve dimostrare la presenza di una valida delega o il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del funzionario sottoscrittore. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di rinvio è vincolato non solo alla regola di diritto enunciata, ma anche ai relativi presupposti logico-giuridici e non può riesaminare o eludere quanto già coperto da giudicato implicito interno. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato; se la sottoscrizione è di un funzionario diverso, l'Amministrazione deve dimostrare la delega o il corretto esercizio del potere sostitutivo.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene o eluderlo.
artt. 63, commi 3 e 4, e 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati in relazione ai poteri e ai limiti del giudizio di rinvio nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dei limiti del giudizio di rinvio e per ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali sulla sottoscrizione e sulla motivazione dell'avviso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stata dedotta l'omessa valutazione di un fatto decisivo relativo allo stato dell'immobile.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'atto impositivo deve essere sufficientemente motivato, indicando i presupposti di fatto della rettifica.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per sostenere la nullità dell'atto per carenza di elementi essenziali, in particolare della sottoscrizione valida.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato in relazione ai poteri di firma dei funzionari dell'Amministrazione.
art. 2, commi 40 ss., d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
Richiamato quale disciplina utilizzata dai giudici di merito per confermare la rettifica catastale; la ricorrente sosteneva la sua inapplicabilità al caso concreto.
artt. 6, 8, 61 d.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamati dalla ricorrente per contestare l'inquadramento catastale del complesso fieristico e la sua censibilità in categoria D/8.
Massime di principio
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base della decisione rescindente; non può sostituirle con una diversa ratio decidendi.
- Se la validità dell'avviso di accertamento è contestata per difetto di sottoscrizione, l'Amministrazione deve provare che l'atto sia stato sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un funzionario validamente delegato; la sola qualifica del sottoscrittore non basta.
- La motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata in giudizio con ragioni nuove non contenute nell'avviso, poiché la legittimità dell'atto va valutata in base ai presupposti esplicitati dall'Amministrazione al momento dell'adozione.
- Il giudice di rinvio non può confermare o salvare l'atto impugnato sulla base di una disciplina normativa diversa da quella posta a fondamento dell'atto stesso, quando ciò comporti un mutamento della causa giustificativa dell'imposizione.
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