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Sentenza

Sentenza n. 903/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 29 ottobre 2025 n. 1022.

Giustizia amministrativa202600340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 29 ottobre 2025 n. 1022

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. L'amministrazione ha prodotto documentazione dalla quale risulterebbe il pagamento di quanto dovuto in data 16 gennaio 2026, prima della proposizione del ricorso. Sebbene tale documentazione fosse priva di data certa, la ricorrente non ha controdedotto sul punto. Il TAR ha quindi ritenuto la circostanza ammessa e provata ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo provato, per mancata contestazione della ricorrente, che il Ministero avesse già adempiuto all'obbligazione prima della proposizione del ricorso. La carenza di data certa della documentazione prodotta dall'amministrazione non è stata ritenuta decisiva, poiché la ricorrente non ha contestato l'avvenuto pagamento. Le spese sono state compensate in ragione dell'inidoneità probatoria originaria della documentazione depositata dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La mancata contestazione della ricorrente ha consentito al giudice di ritenere ammessa e provata la circostanza dell'avvenuto pagamento, nonostante l'originaria inidoneità probatoria della documentazione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la mancata contestazione di un fatto rilevante allegato dalla controparte può consentire al giudice di ritenerlo ammesso e provato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., anche quando la documentazione prodotta a suo sostegno presenti originarie carenze probatorie.
  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando risulti che l'amministrazione abbia già integralmente adempiuto al giudicato prima della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

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