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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04593/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Genova che lo ha condannato per due operazioni illecite di prelievo di denaro effettuate con la medesima tessera bancomat sottratta alla persona offesa. I motivi di ricorso deducono: 1) erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 493-ter e 81 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta a un’unica azione delittuosa; 2) violazione di legge e 3) vizio di motivazione sulla congruità della pena irrogata, ritenuta eccessiva. La Corte rileva che i primi tre motivi sono sostanzialmente reiterativi delle doglianze già respinte in appello e non contengono un vero confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che il primo motivo è non specifico e solo apparente, perché si limita a riproporre questioni già dedotte e disattese in appello, senza censurare in modo argomentato la distinzione tra le due distinte operazioni illecite realizzate con la stessa tessera bancomat sottratta. Anche le censure sulla pena sono ritenute non ammissibili, perché meramente reiterative e prive di confronto con la motivazione di merito. La Corte aggiunge che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se arbitraria o manifestamente illogica; nel caso concreto la pena era poco superiore al minimo edittale e la motivazione della Corte di appello non presentava vizi. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica delle operazioni di prelievo effettuate con la tessera sottratta.

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l’unitarietà della condotta e contestare la configurabilità di più illeciti distinti.

  • art. 132 c.p.

    La commisurazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali e rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La pena va determinata in base ai criteri legali di gravità del reato e capacità a delinquere, con sindacato di legittimità limitato all’ipotesi di arbitrio o illogicità manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica alla qualificazione giuridica del fatto deve indicare in modo puntuale l’errore di diritto o di sussunzione; la mera riproposizione di una tesi difensiva già respinta non integra un motivo specifico.
  • La commisurazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; in sede di legittimità è censurabile solo una pena frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
  • Quando la pena è determinata in misura prossima al minimo edittale e la motivazione del giudice di merito è congrua, la censura sulla sua entità non è accoglibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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