Sentenza del 07/04/2017 n. 9080 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Prova testimoniale - Divieto - Dichiarazioni rese da terzi a carico del contribuente all'Amministrazione in fase di accertamento - Utilizzabilità - Valore probatorio - Elementi indiziari - Configurabilità - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva confermato un avviso di accertamento IRPEF e ILOR relativo al 1991. L'accertamento disconosceva costi per Lire 539.440.000, ritenuti derivanti dall'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'efficacia di un precedente giudicato relativo ad altre annualità, l'errata valutazione delle prove, la violazione del divieto di prova testimoniale per l'utilizzo di dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di finanza e vizi dell'attività investigativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la sentenza relativa alle annualità 1989 e 1990 producesse automaticamente effetti per il 1991, poiché riguardava periodi d'imposta distinti e non una situazione fattuale permanente o un vizio radicale dell'attività investigativa. Ha ritenuto corretta la valutazione delle numerose risultanze contenute nei verbali della Guardia di finanza e delle dichiarazioni rese da terzi, considerate non come prova testimoniale assunta in giudizio, ma come elementi indiziari acquisiti nella fase amministrativa e valutabili insieme agli altri elementi probatori. Il motivo relativo ai vizi dell'attività della Guardia di finanza è stato dichiarato inammissibile perché dedotto tardivamente. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio.
La norma vieta l'assunzione formale della testimonianza in giudizio, ma non impedisce di utilizzare dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria durante la fase amministrativa. Tali dichiarazioni hanno valore indiziario e devono essere valutate insieme agli altri elementi disponibili.
Artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Il giudicato tributario relativo a una specifica annualità non si estende automaticamente ad altri periodi d'imposta, anche quando le controversie presentino elementi storici comuni. L'efficacia ultrannuale è ammessa solo per elementi condizionanti e inderogabili o per situazioni fattuali permanenti.
Art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto, riguardanti vizi di invalidità dell'atto o fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria. La contestazione dei fatti e le mere difese seguono una disciplina diversa, ma nel caso concreto la censura relativa ai vizi dell'attività investigativa non risultava proposta tempestivamente in primo grado.
Artt. 347, 348, 349, 350, 357 e 354 c.p.p. e art. 207 disp. att. c.p.p.
Le disposizioni sono state invocate dalla contribuente per contestare le modalità dell'attività investigativa della Guardia di finanza, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per tardività processuale.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da terzi all'Amministrazione finanziaria durante l'accertamento possono essere utilizzate nel processo tributario come indizi, anche se non costituiscono testimonianze formalmente assunte in contraddittorio.
- Il valore delle dichiarazioni extraprocessuali non è automaticamente decisivo: esse devono essere valutate insieme ad altri elementi, quali verbali di verifica, documentazione contabile, riscontri bancari e pluralità delle verifiche.
- Il divieto di prova testimoniale non comporta l'inutilizzabilità di ogni informazione proveniente da terzi, ma riguarda principalmente l'assunzione della testimonianza secondo le forme processuali.
- Un giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente all'annualità oggetto del nuovo giudizio. L'estensione è possibile soprattutto quando sia stato accertato un vizio radicale dell'attività investigativa o una situazione permanente rilevante per più annualità.
- Le contestazioni relative all'invalidità dell'accertamento o dell'attività istruttoria devono essere dedotte tempestivamente già nel primo grado; la loro proposizione tardiva in appello può determinarne l'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito delle prove: se il giudice tributario ha motivato in modo coerente e completo la ricostruzione dei fatti, non è sufficiente proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
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