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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-722/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 gennaio 2024. — Causa promossa da Sofiyski gradski sad. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Articolo 1, terzo trattino – Nozione di “strumento” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo, in capo agli Stati membri, di adottare misure necessarie per consentire la confisca degli strumenti di reati – Veicolo utilizzato per trasportare beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge. — Causa C-722/22

Giurisprudenza europea62022CJ0722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Sofia, ha chiarito la nozione di «strumento» nella decisione quadro 2005/212/GAI sulla confisca. Ha affermato che un veicolo usato per trasportare sigarette prive di contrassegno fiscale può essere confiscato come strumento del reato, se impiegato in qualsiasi modo per commetterlo. La Corte ha inoltre richiamato l’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, entro i limiti del divieto di interpretazione contra legem e del rispetto dei diritti fondamentali.

Confisca di un veicolo usato per trasportare merci soggette ad accisa prive di contrassegno fiscale: nozione di «strumento» nella decisione quadro 2005/212/GAI

La questione giuridica

Se l’articolo 1, terzo trattino, e l’articolo 2 della decisione quadro 2005/212/GAI debbano essere interpretati nel senso che un veicolo utilizzato per il trasporto di beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge costituisca uno «strumento» di un reato, anche quando il diritto nazionale e la giurisprudenza interna escludano la confiscabilità di tale veicolo.

Principio di diritto

Ai sensi dell’articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212/GAI, rientra nella nozione di «strumento» qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato rientrante nell’ambito di applicazione della decisione quadro; pertanto, un veicolo utilizzato per trasportare beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale costituisce uno «strumento» confiscabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, senza che rilevi la distinzione tra mezzo di trasporto e mezzo di detenzione o immagazzinamento. Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme, nei limiti del divieto di interpretazione contra legem e nel rispetto dei diritti fondamentali e della tutela dei terzi in buona fede.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2005/212/GAI
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, terzo trattino, decisione quadro 2005/212/GAI
  • Articolo 2, paragrafo 1, decisione quadro 2005/212/GAI
  • Articolo 4, decisione quadro 2005/212/GAI
  • Articolo 5, decisione quadro 2005/212/GAI
  • Articolo 17, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 TUE

Confisca di un veicolo usato per trasportare merci soggette ad accisa prive di contrassegno fiscale: nozione di «strumento»

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) in materia di confisca penale ai sensi della decisione quadro 2005/212/GAI. Il giudice nazionale chiedeva se un autocarro con motrice e rimorchio, impiegato per detenere e trasportare sigarette prive di contrassegno fiscale, potesse essere qualificato come «strumento» del reato.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento nazionale alcuni imputati erano stati condannati per partecipazione a un’associazione a delinquere e per un reato previsto dall’articolo 234 dell’NK bulgaro, relativo alla detenzione di beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in quantitativi ingenti. Nel contesto dell’attività criminosa, una motrice per semirimorchio e un rimorchio erano stati utilizzati per trasportare un carico di pacchetti di sigarette dalla Grecia alla Bulgaria. Il giudice del rinvio aveva avviato d’ufficio un procedimento separato per stabilire la sorte dei beni materiali, in particolare se il veicolo e il rimorchio dovessero essere confiscati come strumenti del reato. Il giudice rilevava che la normativa e la giurisprudenza bulgare tendevano a escludere tale qualificazione, ma riteneva che il trasporto fosse una modalità di esercizio del potere di detenzione sui beni illeciti.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • il considerando 1 della decisione quadro 2005/212/GAI, che collega la lotta alla criminalità organizzata al rintracciamento, sequestro e confisca dei proventi di reato;
  • il considerando 10, che evidenzia l’obiettivo di assicurare norme efficaci sulla confisca;
  • l’articolo 1, terzo trattino, che definisce lo «strumento» come qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di adottare misure per consentire la confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con pena privativa della libertà superiore a un anno;
  • l’articolo 4, sui mezzi giuridici di tutela;
  • l’articolo 5, che salva il rispetto dei diritti fondamentali, inclusa la presunzione di innocenza. La Corte ha inoltre richiamato gli articoli 17, paragrafo 1, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, nonché l’articolo 6 TUE.

Ragionamento della Corte

La Corte ha osservato che la formulazione dell’articolo 1, terzo trattino, è molto ampia, perché utilizza le espressioni «qualsiasi bene» e «in qualsiasi modo». Ne deriva che, se un bene è utilizzato o destinato a essere utilizzato per commettere un reato rientrante nell’ambito di applicazione della decisione quadro, esso costituisce uno «strumento». Applicando tale criterio al caso di specie, la Corte ha rilevato che il reato oggetto del procedimento principale, previsto dall’articolo 234, paragrafo 2, punto 3, dell’NK, è punibile con una pena detentiva da due a otto anni e quindi può rientrare nell’ambito della decisione quadro, salvo verifica del giudice nazionale. Di conseguenza, un veicolo utilizzato per trasportare beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale integra la nozione di strumento, senza che sia necessario distinguere se il veicolo sia stato impiegato come mezzo di trasporto, di detenzione o di immagazzinamento. La Corte ha anche ricordato l’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale alla luce del diritto dell’Unione, precisando tuttavia che tale obbligo non può condurre a un’interpretazione contra legem. Ha aggiunto che la confisca deve rispettare i diritti fondamentali, in particolare il diritto di proprietà, e non può pregiudicare i terzi in buona fede. L’articolo 4 della decisione quadro richiede inoltre mezzi effettivi di tutela anche per i terzi i cui beni siano colpiti dalla misura.

Decisione/dispositivo

La Corte ha risposto che l’articolo 1, terzo trattino, e l’articolo 2 della decisione quadro 2005/212/GAI devono essere interpretati nel senso che un veicolo utilizzato per trasportare beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge costituisce uno «strumento» di un reato.

Principi affermati

  • La nozione di «strumento» è ampia e comprende qualsiasi bene usato in qualunque modo per commettere il reato.
  • Un veicolo impiegato per il trasporto di merci illecite può essere confiscato come strumento del reato.
  • Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme alla decisione quadro, nei limiti del divieto di interpretazione contra legem.
  • La confisca deve rispettare i diritti fondamentali e non può pregiudicare il terzo in buona fede.

Come è indicizzato

Materieconfisca penalecooperazione giudiziaria in materia penalecontrabbando e prodotti soggetti ad accisainterpretazione conformediritti fondamentali

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