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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22473/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso basato su due motivi principali: (1) censura sulla qualificazione e motivazione del reato di danneggiamento (si contestava che i liquami non avessero raggiunto il fiume, che la condotta fosse già sanzionata da altre fattispecie e che non fosse stato considerato il ripristino dello stato dei luoghi); (2) censura relativa alla determinazione della pena e alla mancata valorizzazione del ripristino e degli elementi di fatto tali da ridurre la pena fino a un terzo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità del corrispondente motivo di appello (anche richiamando la declaratoria di inammissibilità già operata in sede d'appello) e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio (tenuto conto della discrezionalità di merito nella comparazione delle circostanze e del fatto che la pena inflitta, sei mesi di reclusione, corrisponde al minimo edittale). Restano quindi confermate la condanna per danneggiamento aggravato a mesi sei di reclusione e la declaratoria di prescrizione per le contravvenzioni contestate; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non soddisfacessero il requisito della specificità o della rilevanza di diritto in ordine ai punti impugnati.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità sia rilevabile anche d'ufficio in cassazione; la Corte ha applicato questo principio dichiarando inammissibile parti del motivo per mancata specificità.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la cassa delle ammende.

  • art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen.

    Aggravante contestata (danneggiamento che reca pericolo per beni destinati al pubblico servizio o alla pubblica utilità); la Corte d'appello e il Tribunale avevano confrontato questa aggravante con le attenuanti generiche e ritenuto l'equivalenza.

  • art. 635, cod. pen.

    Prevede il trattamento sanzionatorio per il reato di danneggiamento (da sei mesi a tre anni); la pena inflitta (sei mesi) corrisponde al minimo edittale, determinando per la Corte l'assenza di interesse alla censura sulla determinazione della pena.

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente concesso le attenuanti generiche e che la Corte d'appello avesse legittimamente confermato la loro equivalenza rispetto all'aggravante.

  • art. 133, cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e gli elementi da considerare nella comparazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero considerato gli elementi rilevanti richiesti da questa norma nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

  • art. 45, cod. pen.

    Norma citata dal ricorrente (concetto di causa fortuita/imprevedibilità) nella fase di appello; la Corte non ha accolto questa argomentazione, rilevando la genericità e la mancata specificità del motivo di appello relativo.

Massime di principio

  • Un motivo di appello generico o privo di specificità rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata può essere dichiarato inammissibile anche in sede di cassazione; è fondamentale che l'impugnazione enunci esplicitamente i rilievi critici e li colleghi alla motivazione di merito.
  • La valutazione del giudice di merito sulla comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale e sottratta al sindacato di legittimità salvo vizio di arbitrarietà o illogicità; il richiamo alla motivazione di primo grado può essere sufficiente se mostra che gli elementi richiesti dall'art. 133 c.p. sono stati esaminati.
  • Quando la pena inflitta corrisponde al minimo edittale, il ricorrente può mancare di interesse a censurare la determinazione della pena in cassazione; ciò può rendere inammissibile o irrilevante la censura sul quantum.
  • Le questioni di fatto (es. se lo sversamento abbia raggiunto un corso d'acqua) richiedono censure specifiche e motivate: semplici affermazioni generiche non superano il vaglio di inammissibilità per difetto di specificità.
  • In ricorsi penali, l'insuccesso per inammissibilità può comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche; è quindi importante valutare la fattibilità e la specificità dell'impugnazione prima di proporla.

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