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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10369 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato gli avvisi Tarsu relativi agli anni 2003-2006, per complessivi euro 229.000,85. Ha dedotto: l'inammissibilità del ricorso cumulativo presentato dalla cooperativa; l'erronea dichiarazione di decadenza del Comune dal potere di accertamento, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla variazione della detenzione dell'immobile intervenuta con contratto di comodato del 28 gennaio 2003; e l'erronea classificazione dell'immobile, che secondo il Comune avrebbe dovuto essere assimilato a una struttura alberghiera e non a un immobile destinato ad attività assistenziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché il Comune non aveva dimostrato di aver sollevato tempestivamente in precedenza la questione del ricorso cumulativo, e il terzo motivo, per difetto di autosufficienza e mancata indicazione degli elementi concreti idonei a dimostrare la natura alberghiera della struttura. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che, in applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 296 del 2006, il termine di decadenza per gli accertamenti era quinquennale e si applicava anche ai rapporti tributari precedenti al 2007. Gli accertamenti relativi agli anni 2003-2006, se notificati entro il 31 dicembre 2008, dovevano quindi considerarsi tempestivi. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà rideterminare il tributo mantenendo, in base a quanto già accertato, la classificazione connessa allo scopo assistenziale e pronunciarsi sulle spese. È rimasto definitivo il capo relativo alle superfici dichiarate dalla contribuente, non essendo stata preceduta la maggiore quantificazione da sopralluogo e misurazione effettiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, lett. a

    Norma invocata dal Comune per sostenere l'inammissibilità del ricorso cumulativo.

    La censura non è stata esaminata nel merito perché il Comune non ha dimostrato di aver sollevato la questione nei precedenti gradi di giudizio; in Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove senza adeguata indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 66, 70 e 71

    L'art. 62 prevede che la tassa sia dovuta per l'occupazione e detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti.

    L'obbligo tributario Tarsu deriva dall'occupazione o detenzione dell'immobile, anche in forza di un comodato d'uso. Il trasferimento della detenzione può comportare autonomi obblighi dichiarativi per il soggetto che cede e per quello che acquisisce la detenzione. La precedente disciplina prevedeva un termine triennale di decadenza, successivamente sostituito dalla disciplina più ampia della legge n. 296 del 2006.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161, 171 e 172

    Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    La legge ha esteso a cinque anni il termine per gli accertamenti degli enti locali e tale disciplina si applica anche ai rapporti tributari anteriori al 1° gennaio 2007. Per gli anni 2003-2006, la notifica entro il 31 dicembre 2008 è stata ritenuta tempestiva.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4

    I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

    La dichiarazione deve essere collegata all'acquisizione o alla perdita della soggettività passiva e, in caso di trasferimento della detenzione dell'immobile, l'obbligo dichiarativo può sorgere distintamente per cedente e detentore.

Massime di principio

  • Per verificare la decadenza dell'ente impositore occorre individuare la disciplina temporale applicabile e verificare se una normativa successiva abbia esteso il termine anche ai rapporti tributari pregressi.
  • Il termine di accertamento decorre tenendo conto dell'anno in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; i mutamenti nella detenzione, compreso il comodato d'uso, possono incidere sugli obblighi dichiarativi e sulla decorrenza.
  • In Cassazione una censura è inammissibile se introduce una questione non dimostrata come già sollevata nei precedenti gradi o se non riproduce gli elementi necessari per consentire il controllo della decisione.
  • Chi contesta la classificazione tributaria di un immobile deve fornire elementi concreti sulle caratteristiche e sull'uso effettivo della struttura; non è sufficiente affermare genericamente che essa sia assimilabile a un albergo.
  • La quantificazione della superficie imponibile deve essere adeguatamente verificata e motivata; una maggiore superficie accertata senza sopralluogo o misurazione effettiva può essere contestata e, se il relativo capo passa in giudicato, non può più essere rimesso in discussione.
  • L'accoglimento di un motivo con cassazione e rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del ricorrente: il giudice di rinvio deve ancora rideterminare il tributo secondo i principi stabiliti dalla Corte.

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