Sentenza n. 1578/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. III, n. 4860/2015, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia della Regione Campania nell'adozione degli atti attuativi necessari alla determinazione e liquidazione dell'indennità speciale prevista dalla disciplina regionale per gli avvocati funzionari dell'Avvocatura regionale, con richiesta di commissario ad acta e penalità di mora
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli istanti hanno chiesto, nel giudizio di ottemperanza, che la Regione fosse ordinata ad adottare gli atti attuativi dell'art. 1, comma 43, della legge regionale Campania n. 4 del 2011 e dell'art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 12 del 2011, nonché a determinare e liquidare individualmente l'indennità speciale prevista dall'art. 40, comma 3, del medesimo regolamento e dalla delibera di Giunta regionale n. 196/2015, per il periodo decorrente dall'entrata in vigore del regolamento fino alla quiescenza, con interessi, adeguamento del TFR e del trattamento pensionistico e regolarizzazione fiscale, assicurativa e previdenziale. Hanno dedotto che la sentenza del TAR Campania n. 1196/2015 e la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 1507/2016 avrebbero imposto alla Regione di completare il procedimento di quantificazione e liquidazione; hanno inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 697/2024 e la delibera regionale n. 152/2024 quali conferme della legittimità dell'indennità. Hanno lamentato l'inerzia regionale nonostante la diffida del 5 agosto 2025 e il riscontro del 13 agosto 2025, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La Regione ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. La sentenza del TAR Campania n. 1196/2015 aveva imposto alla Regione soltanto l'adozione degli atti preordinati all'attuazione della disciplina legislativa e regolamentare e delle misure organizzative del ruolo professionale, oltre al riconoscimento dell'indennità nei termini propri dell'attuazione normativa. La successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 1507/2016 aveva riformato la pronuncia resa in ottemperanza, escludendo che esistesse un espresso o implicito capo di condanna al pagamento dell'indennità individuale e chiarendo che nel giudizio presupposto non era stata accertata la spettanza di somme di denaro né di diritti soggettivi. La richiesta di commissario ad acta mirava quindi a ottenere l'esecuzione di una pronuncia già riformata e, comunque, pretendeva di introdurre nella fase esecutiva un accertamento economico non contenuto nel giudicato. Mancando un giudicato sulla spettanza delle somme e una dichiarazione di fondatezza della pretesa economica, non poteva aprirsi una fase esecutiva collegata al presente giudizio; per la stessa ragione non sono state accolte le richieste di liquidazione dell'indennità e di penalità di mora. Le spese sono state compensate per l'assoluta peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disciplina del giudizio di ottemperanza è stata applicata per verificare se esistesse un comando giudiziale suscettibile di esecuzione e per valutare la richiesta di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta nell'ambito dell'ottemperanza, ma presuppone l'esistenza di un obbligo giudiziale concreto ed eseguibile; tale presupposto è stato escluso nel caso concreto.
art. 1, comma 43, l.r. Campania n. 4/2011
La disposizione costituiva, insieme alla disciplina regolamentare, la base normativa degli atti organizzativi e attuativi che la sentenza presupposta aveva imposto alla Regione di adottare.
art. 30, comma 2, regolamento regionale Campania n. 12/2011
La disposizione regolamentare costituiva uno dei riferimenti dell'obbligo conformativo riconosciuto dalla sentenza presupposta, ma non fondava, per effetto del giudicato, una condanna immediata al pagamento di somme individualmente determinate.
art. 40, comma 3, regolamento regionale Campania n. 12/2011
La norma individuava l'indennità speciale richiamata dalla disciplina regionale; la sua concreta spettanza economica individuale non era stata però accertata dal giudicato posto in esecuzione.
artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001
Nel precedente giudizio di ottemperanza il Consiglio di Stato aveva richiamato tali disposizioni per evidenziare la necessità degli adempimenti e degli accordi con le organizzazioni sindacali relativi alle posizioni organizzative e alla quantificazione del trattamento accessorio.
art. 10 CCNL 22 maggio 2005
La disposizione contrattuale è stata richiamata quale ulteriore fondamento della necessità di definire, mediante confronto con le organizzazioni sindacali, criteri, numero e distribuzione delle posizioni organizzative prima della concreta quantificazione dell'indennità.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere attivato soltanto per dare esecuzione a un comando giudiziale concreto, attuale e puntualmente ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione della pronuncia da eseguire; non può essere utilizzato per ottenere una decisione nuova sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
- Quando la sentenza presupposta ha imposto all'amministrazione soltanto l'adozione di atti organizzativi o conformativi, senza accertare la spettanza individuale di somme e senza contenere un espresso capo di condanna, non sussiste un giudicato suscettibile di esecuzione coattiva per la liquidazione delle somme.
- La nomina del commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora presuppongono l'inadempimento di un obbligo risultante dal giudicato; non possono essere disposte per supplire all'assenza di un accertamento giudiziale sulla titolarità o sull'ammontare del credito.
- La fase di ottemperanza non può trasformarsi in un giudizio di cognizione sulla spettanza di diritti soggettivi o di emolumenti, quando tale accertamento non sia stato compiuto nella sentenza presupposta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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