Ordinanza n. 4013/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n.-OMISSIS-del 15/04/2026, comunicato in pari data, con il quale è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449 e 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, con corresponsione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa – per quanto occorrer possa – la nota della Casa Circondariale di Belluno n. -OMISSIS- del 9 aprile 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione cautelare dal servizio con corresponsione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che lo aveva sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi degli artt. 8 d.lgs. 449/1992 e 92 d.P.R. 3/1957, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa una nota della Casa circondariale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava la legittimità della sospensione cautelare, adottata sulla base delle risultanze di perquisizioni e di condotte ritenute gravemente distoniche rispetto agli obblighi di servizio e potenzialmente pregiudizievoli per il buon andamento dell'Amministrazione penitenziaria. Il ricorrente chiedeva la tutela cautelare incidentale ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; il testo non specifica gli ulteriori motivi di ricorso dedotti né le circostanze oggetto delle perquisizioni.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria cognizione, ha ritenuto che il provvedimento di sospensione cautelare fosse stato adottato in osservanza dell'art. 92 d.P.R. 3/1957 e che ricorressero i gravi motivi richiesti dalla disposizione, individuati nelle risultanze delle perquisizioni. Il giudice ha precisato che tali elementi potevano giustificare la misura cautelare amministrativa indipendentemente dall'accertamento definitivo dei fatti in sede penale, poiché le condotte apparivano potenzialmente pregiudizievoli per il buon andamento dell'Amministrazione penitenziaria. Non è stata ravvisata, nella fase cautelare, una ragione per sospendere l'efficacia dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 449/1992
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 92 d.P.R. 3/1957, della sospensione cautelare dal servizio.
art. 92 d.P.R. 3/1957
Consente la sospensione cautelare in presenza di gravi motivi; nella valutazione cautelare il TAR ha ritenuto integrati tali motivi dalle risultanze delle perquisizioni, anche a prescindere dall'accertamento penale definitivo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato; la domanda è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 92 d.P.R. 3/1957 può essere ritenuta legittimamente sorretta da gravi motivi sulla base di risultanze investigative, quali quelle emerse da perquisizioni, anche prima e indipendentemente dall'accertamento definitivo della responsabilità in sede penale.
- La valutazione cautelare della legittimità della sospensione dal servizio può fondarsi sulla potenziale incompatibilità delle condotte contestate con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio e sulla loro possibile pregiudizialità per il buon andamento dell'amministrazione di appartenenza.
- Ai fini della tutela cautelare ex art. 55 c.p.a., quando il provvedimento impugnato risulta prima facie adottato in presenza dei gravi motivi previsti dalla legge, il difetto del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda, senza necessità di riconoscere la misura sulla base del solo rischio derivante dalla sospensione.
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