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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32882/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi modello Unico per l’anno d’imposta 2009, con contestazione di una maggiore IRES e di una maggiore IVA. La società contribuente, rilevato di aver commesso un errore nella dichiarazione originaria e sostenendo che, in realtà, non fosse dovuto alcun debito d’imposta per effetto di perdite pregresse e di un credito IVA relativo al 2007, presentava una dichiarazione integrativa/correttiva e chiedeva l’autotutela dell’atto. L’Ufficio non accoglieva l’istanza e notificava una cartella di pagamento ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, fondata sulla dichiarazione originaria. In primo grado la cartella veniva annullata; in appello, invece, la CTR riteneva che l’emenda della dichiarazione fosse possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, e che tale limite fosse legittimo. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 54 Cost., per avere la CTR escluso la possibilità di emendare in bonam partem la dichiarazione e di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria oltre quel termine; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, specie sul punto del recupero IVA; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le puntuali eccezioni sulla debenza dell’IVA; (4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere il giudice di merito valutato le prove e le contestazioni sul recupero IVA.

La decisione

La Corte rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’Agenzia, ritiene tempestivo e rituale il ricorso, accoglie il primo motivo sul principio di emendabilità della dichiarazione fiscale anche in sede contenziosa oltre il termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, e accoglie anche il secondo motivo perché la motivazione della CTR sul recupero IVA è meramente apparente e non consente di individuare la ratio decidendi. Dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    La dichiarazione fiscale può essere integrata per correggere errori o omissioni; il limite temporale del comma 8-bis opera per la rettifica ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, ma non esclude la possibilità per il contribuente di far valere in giudizio l’errore commesso per opporsi alla maggiore pretesa tributaria.

  • art. 54 Cost.

    Richiamato quale parametro a sostegno del principio per cui il contribuente non può essere assoggettato a tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti in conseguenza di errori dichiarativi.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza di merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; se è solo apparente la sentenza è nulla.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza/concretezza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per nullità della sentenza e violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Base del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare il mancato fondamento della decisione sulle prove e sulle contestazioni svolte in causa.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il computo del termine semestrale di impugnazione.

  • art. 155 c.p.c.

    Utilizzato per il criterio di computo civile del termine processuale.

  • art. 2963 c.c.

    Richiamato per il computo del termine con riferimento al giorno corrispondente.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742

    Richiamata per la sospensione feriale dei termini processuali.

  • L. 21 gennaio 1994, n. 53

    Richiamata per la notificazione del ricorso da parte dell’avvocato a mezzo posta.

  • d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014

    Citato come intervento normativo che ha inciso sul testo applicabile della disciplina delle notificazioni ex L. n. 53/1994.

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Richiamato per precisare che il termine del comma 8-bis rileva ai fini dell’utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla rettifica.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma posta a base della cartella emessa all’esito del controllo automatizzato.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma posta a base del recupero IVA nella cartella di pagamento.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi è, di regola, una dichiarazione di scienza e può essere emendata dal contribuente anche in sede contenziosa per correggere errori di fatto o di diritto che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta rispetto al dovuto.
  • Il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 limita l’integrazione della dichiarazione ai fini dell’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito, ma non preclude al contribuente di opporre in giudizio l’errore originario per contestare la pretesa fiscale.
  • Quando la sentenza di merito si limita a formule generiche o assertive, senza esporre il percorso logico-giuridico seguito, la motivazione è solo apparente e la decisione è nulla per difetto di motivazione.
  • In presenza di specifiche contestazioni sul recupero di un tributo, il giudice di merito deve confrontarsi con le allegazioni delle parti e spiegare in modo intelligibile perché ritenga provata o non provata la debenza dell’imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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