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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25439/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello contro un avviso/atto impositivo emesso nei confronti della società di cui era ex socio, con recupero a tassazione di utili ritenuti non dichiarati e distribuiti in una società a ristretta base sociale. In sede di legittimità il ricorso non conteneva motivi specifici e si limitava, di fatto, a una critica di merito all'accertamento dei fatti compiuto dal giudice tributario regionale. Inoltre, le ragioni di fatto e di diritto erano confuse con l'esposizione del processo e il ricorrente evocava genericamente una violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa, senza articolare un vizio riconoscibile e riferibile alla decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata richiesti per il ricorso per cassazione; le censure si risolvevano in una richiesta di riesame del merito e dell'accertamento di fatto, non consentito in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito non è apparente o manifestamente illogica. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità, condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, a pena di inammissibilità.

  • art. 7 dello Statuto del contribuente

    La sua dedotta violazione non è stata articolata con una censura specifica e idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è un rimedio a critica vincolata e deve esporre motivi specifici, completi e chiaramente riferiti alla sentenza impugnata; la loro mancanza comporta inammissibilità.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, perché l'accertamento di merito è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti.
  • La mera evocazione di violazioni di legge, senza una censura intelligibile e strutturata sul punto decisivo della decisione, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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