Cassazione Penale, Sentenza n. 24729/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Milano del 15/02/2022, che lo condannò in contumacia per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto di non aver avuto effettiva conoscenza del processo perché, dopo aver nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio di questi, il difensore ha rinunciato al mandato (deposito della rinuncia il 03/12/2021) e non vi è prova che la rinuncia o la nomina del difensore d'ufficio (nominato il 06/12/2021) siano state comunicate all'imputato. Sostiene che la mera elezione di domicilio presso il difensore, effettuata in fase embrionale delle indagini, non può costituire automatica prova di effettiva conoscenza del provvedimento di vocatio in iudicium quando il rapporto fiduciario si è poi estinto e non emerge alcun contatto effettivo o informazione ricevuta dall'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di appello affinche compia ulteriori accertamenti di fatto. La Corte ha ricordato i principi di diritto: la nomina di un difensore con elezione di domicilio costituisce un indice di conoscenza, ma non una prova automatica quando il difensore ha rinunciato e manca evidenza della comunicazione della rinuncia o della nomina del nuovo difensore e dell'effettività del rapporto professionale. Pertanto la Corte di appello dovrà verificare, con poteri istruttori, se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, della natura dell'accusa e della data/luogo dell'udienza, o se la sua mancata conoscenza sia incolpevole.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti dell'imputato assente e impone al richiedente l'onere di allegare e provare l'incolpevole mancata conoscenza del processo; il giudice però ha ampi poteri accertativi e puo' disporre integrazioni istruttorie.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Elenca situazioni (elezione di domicilio, nomina difensore, misure precautelari) che possono costituire indici di conoscenza e giustificare la celebrazione in assenza, con conseguente presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
art. 175, comma 2 cod. proc. pen. (previgente formulazione)
Per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale occorre la conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium; la mera conoscenza di indagini preliminari non è sufficiente.
art. 28 disp. att. cod. proc. pen.
Rileva rispetto all'obbligo di comunicazione della nomina del difensore d'ufficio o di notifica di atti all'imputato; la mancanza di prova di tali comunicazioni è elemento decisivo nella verifica dell'effettiva conoscenza.
D.lgs. n. 150 del 10/10/2022
Riforma sul tema della rescissione e della conoscenza effettiva del processo; la Corte segnala che alcune valutazioni devono tenere conto delle modifiche normative, pur trattandosi nel caso di specie di processi anteriori all'entrata in vigore.
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
Ha chiarito il concetto di effettiva conoscenza del procedimento e la necessità di riferirla alla vocatio in iudicium; ha delineato i confini di ammissibilità del processo in absentia e la presunzione relativa derivante dalle situazioni tipizzate.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Ha affermato che il processo in assenza non è una sanzione, che gli indici di conoscenza richiedono effettività, che l'elezione di domicilio deve essere seria e che la nomina del difensore deve essere effettiva per poter ritenere l'imputato informato.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Ha evidenziato la correlazione tra art. 629-bis e art. 420-bis e la funzione restitutoria dell'art. 629-bis per l'imputato venuto a conoscenza del procedimento ma che dimostri ignoranza incolpevole della celebrazione del processo.
Sez. 3, n. 13236 del 23/03/2022 (Piunti)
Ha sostenuto che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio, seguita da rinuncia, costituisce indice di effettiva conoscenza salvo che il condannato allegi circostanze che dimostrino incolpevole mancata conoscenza.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio è un indice di conoscenza del processo ma non prova automatica di effettiva conoscenza quando il difensore ha rinunciato e mancano prove della comunicazione della rinuncia o della nomina del difensore d'ufficio.
- Per ritenere legittimo il processo in assenza occorre che l'imputato sia stato consapevolmente informato della vocatio in iudicium, dell'accusa e di data/luogo dell'udienza; la mera conoscenza di indagini preliminari non basta.
- Nel giudizio di rescissione l'onere di allegare e provare l'incolpevole mancata conoscenza grava sul ricorrente, ma il giudice ha ampi poteri istruttori per acquisire prove e chiarire i fatti.
- La valutazione deve distinguere tra una elezione di domicilio 'seria' e consolidata e una nomina effettuata in fase embrionale delle indagini che, se seguita da rinuncia, non stabilisce in via automatica l'effettiva informazione dell'imputato.
- Se manca prova che la rinuncia del difensore o la nomina del nuovo difensore siano state comunicate all'imputato, egli può validamente allegare l'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo e ottenere la verifica della rescissione.
- I giudici devono evitare automatismi: la presenza di indici di conoscenza richiede un accertamento di concretezza ed efficacia delle modalità di comunicazione e del rapporto tra imputato e difensore.
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