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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/916

Regolamento delegato (UE) 2021/916 della Commissione del 12 marzo 2021 recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda

Normativa europea32021R0916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento ETIAS definendo come il richiedente debba indicare la propria occupazione attuale nel modulo di domanda. A tal fine introduce un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative, strutturato sulla classificazione internazionale ISCO-08 e utilizzabile solo dopo aver indicato di essere lavoratore dipendente o autonomo. Il testo disciplina anche il livello di dettaglio richiesto nella selezione, il trattamento dei minori e l’ausilio informatico alla compilazione del modulo.

Integrazione del regolamento ETIAS con l’elenco predefinito dei gruppi di posizioni lavorative da utilizzare nel modulo di domanda.

Ambito di applicazione

Si applica al modulo di domanda del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240, limitatamente alla compilazione del campo relativo all’attuale occupazione da parte dei richiedenti che presentano domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS. Riguarda i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, e disciplina le modalità di selezione della professione mediante un elenco predefinito basato sulla classificazione ISCO-08. Sono previste specifiche limitazioni per i minori, per i quali sono visibili solo alcune opzioni; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, con le precisazioni territoriali derivanti dallo status di Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia nel quadro Schengen.

Elenco predefinito dei gruppi di posizioni lavorative per il modulo ETIAS

Il regolamento delegato (UE) 2021/916 integra il regolamento (UE) 2018/1240, che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), per disciplinare la compilazione del campo relativo all’attuale occupazione nel modulo di domanda. La finalità è rendere uniforme e operativa la raccolta di tale dato personale, utilizzando un elenco standardizzato fondato sulla classificazione internazionale ISCO-08.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che i richiedenti ETIAS, cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto per l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri, devono indicare la propria occupazione attuale. Per garantire dati sufficientemente specifici e al tempo stesso una compilazione semplice, la Commissione predispone un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative, con un’interfaccia che filtra progressivamente le opzioni selezionate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al modulo di domanda ETIAS e, in particolare, al campo dedicato all’occupazione attuale del richiedente. Opera nell’ambito del sistema ETIAS istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 e non introduce una disciplina generale del lavoro, ma una classificazione funzionale per la procedura di autorizzazione ai viaggi. L’allegato si applica solo dopo che il richiedente ha dichiarato di essere lavoratore dipendente o lavoratore autonomo; per i minori, inoltre, l’accesso alle opzioni è limitato.

Regola generale sulla dichiarazione dell’occupazione

L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce un elenco chiuso di status occupazionali da selezionare nel modulo:

  • lavoratore dipendente;
  • lavoratore autonomo;
  • disoccupato/non occupato;
  • pensionato;
  • studente.

Questa scelta costituisce il primo passaggio della compilazione e determina l’accesso alle sezioni successive del modulo.

Selezione del gruppo di posizioni lavorative

Se il richiedente si identifica come lavoratore dipendente o autonomo, deve selezionare dall’allegato il gruppo di posizioni lavorative corrispondente alla propria occupazione attuale. L’elenco è costruito secondo ISCO-08 e consente di risalire dal livello 1 (gruppo principale) al livello 4 (gruppo di unità).

Il regolamento richiede che il richiedente selezioni il livello più dettagliato disponibile:

  • almeno il livello 2, cioè il gruppo intermedio;
  • livello 3 o 4, se tali sotto-classificazioni consentono un’identificazione più precisa dell’occupazione.

Minori e limitazioni di visualizzazione

Per i richiedenti minori, il sistema limita la visibilità delle opzioni: sono selezionabili solo le categorie di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, disoccupato/non occupato e studente. Resta quindi esclusa l’opzione "pensionato".

Funzionamento dell’interfaccia del modulo

Il modulo ETIAS deve assistere il richiedente nella ricerca del gruppo corretto, filtrando le opzioni in base alle selezioni già effettuate. La norma evidenzia un’esigenza di semplicità e di usabilità dell’interfaccia, così da evitare un elenco statico e sovraccarico di opzioni non pertinenti.

Contenuto dell’allegato

L’allegato contiene un elenco molto articolato di gruppi di posizioni lavorative, suddivisi in macro-categorie professionali coerenti con ISCO-08. Il testo richiama espressamente i quattro livelli di classificazione e dettaglia le famiglie professionali fino al livello di unità, coprendo, tra l’altro, dirigenti, professioni intellettuali e scientifiche, professioni tecniche intermedie, impiegati, professioni nei servizi, lavori specializzati, conduttori di impianti e macchinari, professioni non qualificate e forze armate.

Aspetti istituzionali e territoriali

Nei considerando si precisa che il regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen e si colloca nel quadro dei protocolli e degli accordi di associazione o di partecipazione differenziata. La Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento, ma ha notificato il recepimento del regolamento base ETIAS nel proprio diritto interno; l’Irlanda non partecipa all’adozione né all’applicazione; Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein sono coinvolti come Stati associati a Schengen; Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia sono richiamati in relazione ai rispettivi atti di adesione.

Entrata in vigore e forza giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Disposizioni principali

Scelta dell’attuale occupazione nel modulo ETIAS

L’articolo 1, paragrafo 1, impone al richiedente di selezionare una delle cinque opzioni predefinite per il campo "attuale occupazione": lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, disoccupato/non occupato, pensionato o studente.

Elenco predefinito dei gruppi di posizioni lavorative

Per i richiedenti che indicano di essere lavoratori dipendenti o autonomi, l’articolo 1, paragrafo 2, rinvia all’allegato, che contiene l’elenco predefinito dei gruppi di posizioni lavorative da selezionare in relazione all’occupazione attuale.

Livello minimo e maggiore specificazione della professione

L’articolo 1, paragrafo 3, richiede che, se disponibili, siano selezionati i livelli più dettagliati della classificazione: almeno il livello 2 (gruppo intermedio) e, quando possibile, il livello 3 (gruppo minore) o 4 (gruppo di unità).

Trattamento delle domande presentate da minori

L’articolo 1, paragrafo 4, dispone che per i minori siano visibili e selezionabili solo le opzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1, quindi senza l’opzione "pensionato".

Assistenza alla compilazione del modulo

L’articolo 1, paragrafo 5, prevede che il modulo aiuti il richiedente a individuare il gruppo di posizioni lavorative pertinente filtrando le opzioni in base alle selezioni precedenti.

Elenco classificato secondo ISCO-08

L’allegato struttura l’elenco predefinito secondo la classificazione internazionale tipo delle professioni 2008 (ISCO-08), articolata in gruppi principali, intermedi, minori e di unità, e rende l’elenco utilizzabile solo dopo l’indicazione di lavoratore dipendente o autonomo.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemigrazionecontrolli alle frontiereprotezione dei datiacquis di schengen

Testo integrale

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