Regolamento (UE) 2021/447
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i benchmark di efficienza utilizzati per calcolare l’assegnazione gratuita delle quote ETS nel periodo 2021-2025. I nuovi valori sono fondati sui dati verificati degli anni 2016 e 2017 e sostituiscono, per la fase considerata, i parametri derivati dalla precedente disciplina del 2011. L’atto disciplina anche criteri specifici per alcune categorie produttive e per il trattamento di importazioni/esportazioni di calore, gas di scarico e prodotti intermedi.
Determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nel sistema ETS UE per il periodo 2021-2025.
Ambito di applicazione
Si applica all’assegnazione gratuita delle quote di emissioni agli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, ai fini dell’armonizzazione delle procedure nel periodo dal 2021 al 2025. Rileva per gli Stati membri e le autorità competenti che gestiscono la comunicazione dei dati sugli impianti, nonché per gli operatori degli impianti interessati dai parametri di riferimento elencati nell’allegato. Restano fuori dalla determinazione i dati relativi agli impianti esclusi dall’EU ETS ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE, nonché, per specifici parametri, taluni sottoimpianti per i quali non è stato possibile attribuire correttamente le emissioni associate a prodotti intermedi o a processi successivi.
Valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni (2021-2025)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione aggiorna i benchmark ETS utilizzati per calcolare l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nel periodo 2021-2025. L’intervento si inserisce nel quadro dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE e sostituisce, per la fase considerata, i valori elaborati sulla base della precedente decisione 2011/278/UE.
Contesto e finalità
La Commissione precisa che i nuovi valori sono fondati su dati verificati di efficienza in termini di gas a effetto serra riferiti agli anni 2016 e 2017, trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE. L’obiettivo è garantire che l’assegnazione gratuita delle quote si basi su dati accurati, coerenti e comparabili, in coerenza con la disciplina dell’EU ETS e con il regolamento delegato (UE) 2019/331, che dal 1° gennaio 2021 ha sostituito la decisione 2011/278/UE.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025. Riguarda gli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE e i sottoimpianti riconducibili ai parametri di riferimento elencati nell’allegato. Non si considerano gli impianti esclusi dall’EU ETS dagli Stati membri ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva, né, in taluni casi, i sottoimpianti per i quali non sia possibile attribuire correttamente le emissioni legate a prodotti intermedi o ai processi successivi.
Metodologia di determinazione dei benchmark
La Commissione indica che, per ciascun parametro di riferimento, è stato calcolato il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017. Tale valore è stato confrontato con il parametro storico basato sui dati 2007/2008, per ricavare i tassi di riduzione annuale da applicare nell’aggiornamento. I tassi sono poi stati estrapolati per il periodo di 15 anni, dal 2007/2008 al 2022/2023.
Il regolamento richiama inoltre il vincolo previsto dall’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE: la riduzione complessiva su 15 anni non deve essere inferiore al 3 % né superiore al 24 %. Per alcune categorie — idrocarburi aromatici, idrogeno, gas di sintesi e ghisa allo stato fuso — la Commissione applica criteri specifici di aggiornamento.
Qualità dei dati e verifica da parte della Commissione
Gli Stati membri hanno trasmesso entro il 30 settembre 2019 gli elenchi degli impianti contenenti le informazioni necessarie per l’assegnazione gratuita. La Commissione ha svolto controlli approfonditi sulla completezza e coerenza dei dati, anche con strumenti automatizzati, e ha chiesto correzioni e chiarimenti ove necessario. Il risultato è stato un insieme di dati verificati, utilizzato per determinare i valori riveduti dei 54 parametri di riferimento.
Trattamento di esclusioni, importazioni, esportazioni e prodotti intermedi
Per garantire coerenza nel calcolo delle emissioni a livello di sottoimpianto, il regolamento affronta il trattamento di calore misurabile, gas di scarico contenenti carbonio e CO2 trasferita. In particolare:
- per importazioni di calore con fattori di emissione sconosciuti o non chiaramente definiti, e per le esportazioni di calore, si utilizza un valore di 53,3 t CO2 equivalente/TJ;
- per le esportazioni di gas di scarico si sottrae 37,4 t CO2 equivalente/TJ dal fattore effettivo del gas di scarico;
- per le importazioni di gas di scarico si usa un valore di 48,0 t CO2 equivalente/TJ.
Il regolamento stabilisce anche che le efficienze dei sottoimpianti che importano prodotti intermedi non siano prese in considerazione quando non sia possibile determinare le emissioni associate alla produzione di tali prodotti intermedi. La stessa regola vale per i sottoimpianti che esportano prodotti intermedi se non si possono determinare le emissioni dei processi successivi all’esportazione. Inoltre, se la metodologia di attribuzione conduce a efficienze negative, l’efficienza del sottoimpianto viene azzerata ai fini del benchmark.
Contenuto dell’allegato: i 54 parametri di riferimento
L’allegato contiene i valori riveduti applicabili nel periodo 2021-2025 e si fonda sulle definizioni di prodotti inclusi e limiti di sistema dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331. I parametri sono organizzati in tre gruppi:
- parametri di prodotto senza tenere conto dell’intercambiabilità combustibile/energia elettrica;
- parametri di prodotto che tengono conto di tale intercambiabilità;
- parametri di calore e di combustibili.
Tra i settori/prodotti interessati figurano, tra gli altri, coke, minerale sinterizzato, ghisa allo stato fuso, alluminio, clinker di cemento grigio e bianco, calce, vetro, prodotti in carta e cartone, acido nitrico, acido adipico, PVC, soda, prodotti di raffineria, acciaio da forni elettrici ad arco, lana minerale, ammoniaca, cracking con vapore, idrogeno, syngas, ossido di etilene/glicoli etilenici, oltre ai parametri di riferimento di calore e combustibili.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei parametri di riferimento
L’articolo 1 dispone che, ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo 2021-2025, si applicano i valori riveduti dei parametri di riferimento contenuti nell’allegato. I valori sono stati determinati sulla base delle prestazioni medie del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017, confrontate con i valori storici 2007/2008, secondo la metodologia prevista dall’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
Metodologia di calcolo e limiti di riduzione
I considerando chiariscono che i tassi di riduzione annuale sono stati estrapolati per il periodo di 15 anni dal 2007/2008 al 2022/2023, con il vincolo che la riduzione complessiva non sia inferiore al 3 % né superiore al 24 %. Per idrocarburi aromatici, idrogeno, gas di sintesi e ghisa allo stato fuso si applicano disposizioni specifiche di aggiornamento.
Fonti dei dati e controlli di qualità
Gli Stati membri hanno trasmesso entro il 30 settembre 2019 gli elenchi degli impianti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione ha effettuato controlli di completezza, coerenza e comparabilità dei dati e, ove necessario, ha chiesto chiarimenti e correzioni alle autorità competenti, utilizzando un insieme di dati verificati per tutti gli impianti fissi disciplinati dalla direttiva.
Esclusione degli impianti non soggetti a EU ETS
Gli impianti esclusi dal sistema ETS dagli Stati membri ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE non sono presi in considerazione nella determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento, in quanto non partecipano al regime di scambio delle quote nel periodo interessato.
Trattamento di calore, gas di scarico e prodotti intermedi
Il regolamento applica fattori di emissione specifici per importazioni ed esportazioni di calore e gas di scarico, sulla base dei parametri di riferimento di calore e combustibili aggiornati. Per alcune ipotesi di importazione/esportazione di prodotti intermedi o quando non è possibile determinare le emissioni associate ai processi successivi, le efficienze dei sottoimpianti non sono considerate ai fini dell’aggiornamento dei benchmark, in particolare per prodotti di raffineria, ghisa allo stato fuso, calce dolomitica sinterizzata, ammoniaca, idrogeno e soda.
Azzeramento di efficienze negative
Quando la metodologia di attribuzione delle emissioni ai sottoimpianti produce efficienze negative in termini di gas a effetto serra, l’efficienza del sottoimpianto è azzerata ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento.
Parametri di riferimento contenuti nell’allegato
L’allegato riporta i valori 2021-2025 per 54 parametri di riferimento, distinguendo tra: parametri di prodotto senza intercambiabilità combustibile/elettricità; parametri di prodotto con intercambiabilità; parametri di riferimento di calore e di combustibili. Tra i principali figurano coke, minerale sinterizzato, ghisa allo stato fuso, cemento, vetro, carta, prodotti chimici, raffinazione, acciaio EAF, ammoniaca, idrogeno, syngas, calore e combustibili.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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