Sentenza n. 1047/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - dell''avviso dell''esito della prova scritta 6 maggio 2024 – DM 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, per essergli stato attribuito un punteggio di 54 punti a fronte di 60 utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale; - nonché, in particolare, e in parte qua, dell'atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all' articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell'art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell'8.6.2023) avrebbe dovuto essere quella corretta. Più precisamente nella parte in cui detto atto pone alla candidata quesiti errati sotto i vari profili che di seguito si denunciano in narrativa; del Decreto di rettifica del 29.05.2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE 29-05-2024), con cui il Ministero ha modificato gli esiti delle prove scritte sostenute dai candidati nel concorso in oggetto; per quanto riguarda i motivi aggiunti: del decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, rettificata con provvedimento del 19.08.2024 prot. 2206;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso straordinario per dirigenti scolastici, decreto di rettifica degli esiti e graduatoria nazionale finale, oltre ai quesiti somministrati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso straordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.M. n. 107/2023, ha impugnato l'esito della prova scritta, nella quale aveva conseguito 54 punti a fronte dei 60 necessari, nonché il decreto di rettifica degli esiti e la graduatoria finale. Ha dedotto l'erroneità o ambiguità di sei quesiti, sostenendo che le proprie risposte fossero corrette o comunque plausibili; la violazione della regola del bando secondo cui ogni quesito avrebbe dovuto avere una sola risposta corretta; la violazione dei principi di par condicio, trasparenza, imparzialità e ragionevolezza; gravi disservizi organizzativi durante la prova, tra cui assenza di controlli, postazioni inadeguate e carenze dei servizi igienici; la sottoposizione di 115 quesiti anziché dei 100 previsti, per la presenza di 15 quesiti relativi a lingue straniere diverse da quella prescelta; infine, l'erronea formazione della graduatoria, per l'utilizzo di criteri di conversione dei punteggi in decimali, la tardiva fissazione dei criteri di valutazione e l'approvazione di una graduatoria anziché di un elenco graduato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto ai quesiti, ha ritenuto che la loro predisposizione e l'individuazione delle risposte corrette rientrino nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e siano sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi e inequivocabili, di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento. Le risposte indicate dalla commissione sono state ritenute sicuramente corrette, mentre quelle alternative costituivano distrattori plausibili; il ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità dei quesiti o delle risposte. Anche la natura giuridica di alcuni quesiti non amplia il sindacato del giudice, che non può trasformarsi nella diretta verifica dell'idoneità del candidato. Per i quesiti relativi ai quadri di riferimento e alla pretesa non novità, è stata rilevata anche l'assenza di un interesse concreto, poiché si trattava soltanto di due dei sei quesiti necessari al raggiungimento della soglia, oltre che di deduzioni generiche. I disservizi organizzativi non sono stati ritenuti sufficienti a invalidare la prova: oltre a dover essere provati, avrebbero dovuto essere collegati con adeguata allegazione e prova all'effettiva alterazione dell'esito della prova del ricorrente o della graduatoria. Non risultava inoltre che il candidato avesse segnalato i disservizi ai commissari o chiesto tempo aggiuntivo. La presenza di 115 quesiti, inclusi quelli relativi alle lingue non prescelte, non è stata ritenuta lesiva, poiché la situazione era comune a tutti i candidati, non era stata richiesta una compensazione temporale, non era provato un concreto ritardo pregiudizievole e non era dimostrato che il tempo aggiuntivo avrebbe consentito il superamento della prova. Le censure sulla graduatoria sono state ritenute in parte prive di interesse, perché il ricorrente non aveva titolo a esservi inserito, e comunque infondate: non era provato che la conversione decimale avesse alterato l'ordine della graduatoria, essendo stata applicata uniformemente a tutti i candidati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 11-quinquies, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023
istituzione della procedura straordinaria per il reclutamento dei dirigenti scolastici
La disposizione costituisce la base normativa della procedura concorsuale straordinaria impugnata.
art. 20, comma 6-ter, d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023
modifica della disciplina della procedura di reclutamento straordinaria
Richiamata quale disposizione modificativa della disciplina legislativa della procedura.
art. 6, comma 1, lett. a), d.m. 107/2023
Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta.
La regola dell'unicità della risposta corretta è stata interpretata alla luce del limite del sindacato giudiziale sui quesiti, ammettendo il controllo solo per errori manifesti e oggettivi.
art. 9, comma 1, d.m. 107/2023
disciplina della formazione dell'elenco graduato e della valutazione dei titoli
Richiamato in relazione alle censure sulla formazione della graduatoria e sulla ponderazione tra punteggio della prova e titoli.
art. 11 d.m. 107/2023
Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
La clausola di rinvio è stata dedotta dal ricorrente in relazione alla trasparenza e ai criteri di valutazione, ma le relative censure sono state respinte.
art. 21 d.lgs. 165/2001
disciplina delle conseguenze dell'inosservanza delle direttive da parte del dirigente
Richiamato nel contenuto di uno dei quesiti contestati; il TAR non ha ritenuto dimostrato l'errore manifesto della risposta indicata dalla commissione.
art. 15 CCNL Area Istruzione e Ricerca 2016-2018
disciplina delle assenze retribuite del dirigente scolastico
Richiamato nel contenuto di uno dei quesiti contestati; non è stata riconosciuta l'erroneità manifesta della risposta ufficiale.
art. 12 l. 104/1992
disciplina dell'integrazione scolastica
Richiamato nel contenuto di uno dei quesiti contestati; il TAR non ha ravvisato un errore oggettivo nella risposta individuata dall'amministrazione.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali.
La violazione dedotta in relazione alla tardiva fissazione dei criteri non è stata accolta.
art. 8 d.P.R. 487/1994
disciplina della valutazione dei titoli e delle prove nei concorsi pubblici
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non fondativo delle censure accolte sulla procedura riservata.
art. 56 c.p.a.
misure cautelari monocratiche
La domanda cautelare monocratica era stata respinta in corso di causa; il giudizio di merito si è poi concluso con il rigetto.
art. 97 Cost.
principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
Invocato dal ricorrente in relazione alla trasparenza e alla par condicio, senza che il TAR ravvisasse una violazione invalidante.
Massime di principio
- La predisposizione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette nelle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi e inequivocabili, oppure di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o travisamento.
- Il sindacato sui quesiti concorsuali non diventa più intenso per il solo fatto che essi abbiano contenuto giuridico o amministrativo: il giudice non può sostituirsi alla commissione nella valutazione della preparazione del candidato né trasformare il processo in una nuova prova concorsuale.
- La presenza di disorganizzazione logistica nello svolgimento di una prova concorsuale non determina automaticamente l'illegittimità dell'esito; il candidato deve provare sia la disfunzione sia il suo concreto nesso causale con l'alterazione della propria prova, di quella di altri concorrenti o della graduatoria.
- Una modalità organizzativa comune a tutti i candidati non è di per sé lesiva della par condicio; occorre dimostrare un pregiudizio concreto e attuale e, ove rilevante, che la diversa organizzazione richiesta avrebbe potuto modificare l'esito della prova.
- Le censure sulla formazione della graduatoria sono prive di interesse quando il candidato non dimostri di avere comunque titolo a esservi inserito; in ogni caso, un criterio di conversione dei punteggi applicato uniformemente a tutti i candidati è illegittimo solo se sia dimostrata una concreta alterazione dell'ordine della graduatoria.
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