Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 110/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della determina del Comune Tavullia n. 675 del 28.12.2023 di presa d''atto positiva conclusione conferenza servizi per impianto fotovoltaico in località Stroppato, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202400131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina del Comune di Tavullia di presa d’atto della positiva conclusione della conferenza di servizi per un impianto fotovoltaico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determina comunale n. 675 del 28 dicembre 2023, relativa alla positiva conclusione della conferenza di servizi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in località Stroppato, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti, né le concrete censure rivolte alla conferenza di servizi o al progetto dell’impianto.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenendo opportuno, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire elementi istruttori, ha disposto che l’amministrazione depositi una dettagliata relazione sulla vicenda e ogni altro atto o documento utile ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. L’ordinanza dispone quindi incombenti istruttori e rinvia la decisione sulla domanda di annullamento a una fase successiva.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio

    Il giudice richiama i principi informatori del processo amministrativo quale fondamento delle esigenze di acquisizione tempestiva e concentrata degli elementi necessari alla decisione.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base dei criteri di celerità, effettività e concentrazione cui deve conformarsi il processo.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso ... nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio

    Il giudice utilizza la disposizione per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione utile alla ricostruzione dei fatti controversi.

Massime di principio

  • Quando la ricostruzione della vicenda amministrativa non risulta sufficientemente documentata per la decisione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e degli atti o documenti utili ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
  • Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche in funzione delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza anticipare la decisione sulle censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.