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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02625/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Ici per l'anno 2009 emesso da un comune nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto parzialmente l'appello, rideterminando il valore dell'area imponibile da 368 euro al mq a 150 euro al mq. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990; 2) violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504/1992. Il comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con due motivi, denunciando violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e del d.lgs. n. 158/2015. Prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, documentando l'intervenuta conciliazione tra le parti; il controricorrente ha accettato la rinuncia, anche con regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente depositata prima dell'adunanza camerale e dell'accettazione da parte del controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre ribadito che la rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata/notificata, determina l'estinzione del processo; in mancanza delle formalità, può comunque integrare sopravvenuto difetto di interesse e condurre a inammissibilità. Quanto al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha escluso la sua applicazione in caso di rinuncia al ricorso, richiamando il carattere tributario della previsione e la tassatività dei casi in cui opera. Il giudizio si è quindi chiuso senza decisione sui motivi di ricorso principale e incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, dedotta come violata dalla ricorrente.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'atto impositivo.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    È la norma sostanziale sulla base imponibile Ici oggetto delle censure principale e incidentale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    È richiamato dal comune nel ricorso incidentale per contestare la ricostruzione della base imponibile.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    È richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina sanzionatoria/tributaria applicabile.

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    È indicato quale norma che richiede il deposito della rinuncia prima dell'adunanza camerale per la ritualità dell'atto.

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    È richiamato per la necessità che la rinuncia sia sottoscritta da difensore munito di specifico potere.

  • art. 391 c.p.c.

    È indicato quale base della pronuncia di estinzione del processo di cassazione a seguito di rinuncia rituale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude che l'ulteriore contributo unificato si applichi in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta da difensore munito di specifico potere, determina l'estinzione del giudizio quando sia rispettato il regime di comunicazione/notificazione previsto dall'art. 390 c.p.c.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale a carattere ricettizio: non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetto estintivo, ma richiede che sia portata a conoscenza delle parti costituite o dei loro difensori secondo le forme di legge.
  • Quando la rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse all'impugnazione, il giudizio di cassazione non può proseguire sui motivi proposti, restando ferma la definitività della sentenza impugnata.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere esteso analogicamente a ipotesi di rinuncia.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può limitarsi a dare atto della definizione della lite e della regolazione pattizia delle spese, senza esaminare i motivi di ricorso principale o incidentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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