Sentenza del 15/02/2017 n. 100 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento relativa all'ICI 2001, deducendo: la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto e necessario; la genericità della motivazione dell'ingiunzione, che richiamava un atto identificato solo come "SAC 9001"; l'inesistenza del presupposto oggettivo dell'imposta, poiché il terreno, per le ridotte dimensioni, la destinazione agricola, la classificazione catastale come orto e la situazione geologica franosa, non era concretamente edificabile; nonché la mancata comunicazione della variazione della rendita catastale da parte del Comune.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la decisione di primo grado. Ha rilevato che il Comune non aveva prodotto l'avviso di accertamento né dimostrato la sua regolare notifica mediante idonea documentazione, come l'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario. Tale omissione rende nullo l'atto successivo di riscossione, anche se quest'ultimo fosse stato notificato regolarmente. La Commissione ha inoltre ritenuto generico il richiamo all'atto presupposto e ha osservato, anche nel merito, che precedenti decisioni passate in giudicato avevano escluso l'assoggettabilità del terreno all'ICI, in ragione della sua concreta inedificabilità. Il Comune e il concessionario sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 700 euro oltre accessori. Il dispositivo usa l'espressione "annulla l'avviso di accertamento", sebbene la motivazione faccia riferimento all'annullamento dell'ingiunzione o intimazione di pagamento.
Norme richiamate
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 16412/2007
Il mancato assolvimento dell'onere di provare la notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità o nullità dell'atto successivo della riscossione, quando il contribuente ne abbia contestato la notifica.
Cassazione civile, sentenza n. 1532 del 2 febbraio 2012
Conferma la necessità che l'amministrazione dimostri la regolare notificazione dell'atto presupposto quando il contribuente impugna l'atto successivo.
Disciplina ICI applicabile all'anno 2001
L'imposta è dovuta solo se sussiste il presupposto oggettivo, che per le aree edificabili richiede una concreta edificabilità del terreno; la mera qualificazione astratta non è sufficiente quando le caratteristiche effettive dell'area ne impediscono l'utilizzazione edificatoria.
Massime di principio
- Quando viene impugnato un atto di riscossione fondato su un precedente accertamento, l'ente deve provare sia l'esistenza dell'atto presupposto sia la sua regolare notifica. In mancanza, l'atto successivo può essere annullato.
- Il richiamo a un atto presupposto deve essere sufficientemente preciso da consentire al contribuente di identificarlo e comprendere la pretesa tributaria; un riferimento generico può compromettere il diritto di difesa.
- Per qualificare un terreno come edificabile ai fini tributari non basta la destinazione urbanistica astratta: devono essere considerate anche le concrete caratteristiche dell'area e la sua effettiva utilizzabilità edificatoria.
- Decisioni tributarie definitive riguardanti lo stesso terreno e lo stesso presupposto impositivo possono assumere rilievo decisivo nei giudizi successivi, nei limiti dell'identità delle questioni e delle parti.
- L'assenza di costituzione dell'ente non comporta automaticamente la vittoria del contribuente, ma lascia prive di prova le circostanze che l'amministrazione avrebbe dovuto documentare, come la notifica dell'accertamento.
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