Cassazione Civile, Ordinanza n. 29415/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento sulla rendita catastale per l'anno 2015 di un impianto fotovoltaico. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia, ritenendo che l'atto riproponesse le stesse argomentazioni già esaminate in primo grado senza nuovi motivi specifici e richiamando l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello conteneva invece una critica specifica alla sentenza di primo grado, poiché evidenziava l'errore del giudice provinciale nel ritenere che l'Ufficio avesse accolto un'istanza di autotutela e rideterminato la rendita, circostanza che l'Agenzia negava espressamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, nel processo tributario, l'appello è a devoluzione piena e non richiede motivi nuovi, essendo sufficiente che contenga una specifica critica alla decisione impugnata; la riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in primo grado, se volte a contestare integralmente la decisione sfavorevole, soddisfa l'onere di specificità ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. La CTR aveva quindi errato nel dichiarare inammissibile l'appello per la sola circostanza che riproduceva le difese già svolte, senza considerare il carattere devolutivo del gravame e senza valorizzare i passaggi dell'atto di appello che contestavano specificamente la motivazione di primo grado. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
è richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte valorizza soprattutto il principio secondo cui nel giudizio tributario l'onere di specificità dell'appello va letto alla luce del carattere devolutivo pieno del gravame; non è necessario che i motivi siano nuovi, essendo sufficiente una critica specifica alla decisione impugnata
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
l'appello tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione, ma tale requisito è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga in appello le argomentazioni già svolte in primo grado, se tali argomentazioni investono la decisione impugnata nella sua interezza
art. 360, comma 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia, per denunciare violazione di legge da parte della CTR
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello ha carattere devolutivo pieno: il requisito dei "motivi specifici" ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 non impone la formulazione di motivi nuovi rispetto al primo grado.
- La riproposizione in appello delle medesime argomentazioni già svolte in primo grado è idonea a soddisfare l'onere di specificità quando tali argomentazioni siano dirette a censurare integralmente la decisione sfavorevole.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata sul solo rilievo che l'atto ripete le difese già esaminate, senza verificare se esso contenga una critica effettiva alla motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello tributario, ciò che conta è la capacità dell'atto di individuare i capi della decisione contestati e di devolvere al giudice di secondo grado il riesame del merito, non la mera novità lessicale delle difese.
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