Cassazione Penale, Sentenza n. 5661/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per contraffazione e ricettazione (art. 474 e art. 648 c.p.). Primo motivo: censura della comparazione dei marchi operata dalla Corte d'appello, che avrebbe dato eccessivo rilievo al 'bottoncino celeste' e non avrebbe considerato rilevante l'assenza della frase "don't worry be Gabs" nel marchio sequestrato, oltre alla diversa colorazione; richiesta di valutazione piu' analitica e dimostrazione della non confondibilita'. In relazione ai presunti marchi Gucci si contestava l'insufficiente acquisizione di immagini comparanti. Secondo motivo: mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la distruzione autorizzata delle borse sequestrate e comportamenti collaborativi (accompagnamento dei militari in altra sede aziendale, disponibilita' agli accertamenti).
La decisione
Il ricorso e' stato parzialmente accolto. Il primo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di legittimita' ha confermato che la comparazione va fatta in modo globale/sintetico e che, data la natura 'forte' del marchio, anche variazioni imperfette possono generare confusione; pertanto la statuizione di contraffazione e' stata confermata in punto di merito. Il secondo motivo e' stato ritenuto fondato: la motivazione della Corte territoriale e' risultata lacunosa rispetto al diniego delle attenuanti generiche e si e' disposta l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio su tale punto. Inoltre il reato di contraffazione (art. 474) è stato dichiarato estinto per prescrizione e la sentenza e' stata annullata senza rinvio limitatamente a quel reato; la condanna per il residuo reato di ricettazione (art. 648) e' stata dichiarata irrevocabile. In sintesi: annullamento senza rinvio per prescrizione art. 474; annullamento con rinvio per valutare le attenuanti generiche; conferma definitiva della responsabilita' per ricettazione.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma sulla contraffazione di marchi; la sentenza valuta la confondibilita' dei segni e dichiara estinto per prescrizione il reato commesso in data 31/10/2014 con prescrizione maturata il 30/04/2022.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la condanna per questo reato e' stata confermata ed e' divenuta irrevocabile.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Norma sugli effetti interruttivi e sul computo della prescrizione; qui impiegata per calcolare la prescrizione del reato di contraffazione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176
Disposizione che ha permesso il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la modalita' di svolgimento del giudizio in Cassazione.
art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15
Norma che ha modificato il termine di vigenza delle disposizioni emergenziali richiamate, citata a complemento della precedente.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma sul vizio di motivazione e sui motivi di impugnazione; richiamata in relazione alla censura per vizio di motivazione e travisamento della prova.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla motivazione della decisione di legittimita'; utilizzata per enunciare i limiti della esposizione dei motivi in cassazione.
Massime di principio
- La comparazione tra marchi per valutare la confondibilita' deve essere svolta in modo globale e sintetico (grafico, fonetico, visivo) e non meramente analitico; i marchi 'forti' (di fantasia) godono di piu' ampia tutela: anche varianti parziali o imperfette possono integrare contraffazione.
- L'assenza di elementi secondari del marchio (es. una scritta caratteristica) non e' necessariamente decisiva se nel complesso il segno riproduce il nucleo identificativo del marchio originario.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione precisa: comportamenti di resipiscenza e atti concreti di collaborazione (es. distruzione autorizzata dei beni sequestrati, piena collaborazione con la polizia giudiziaria) devono essere valutati e non possono essere liquidati con affermazioni generiche.
- Se la motivazione del giudice di merito e' carente su un punto determinante (es. riconoscimento delle attenuanti), la Cassazione puo' annullare con rinvio per nuovo esame; se invece il reato e' estinto per prescrizione la Cassazione puo' annullare senza rinvio limitatamente a quel capo.
- Il calcolo della prescrizione segue le regole del codice penale e degli effetti interruttivi; verificare sempre le date di commissione, gli atti interruttivi e le cause di sospensione per valutare l'eventuale estinzione del reato.
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